Sentenza 439/1993 (ECLI:IT:COST:1993:439)
Massima numero 20086
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
02/12/1993; Decisione del
02/12/1993
Deposito del 16/12/1993; Pubblicazione in G. U. 22/12/1993
Titolo
SENT. 439/93 C. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE AL GIUDIZIO DEL GIUDICE CHE ABBIA RIGETTATO LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA NEI CONFRONTI DI UNO DEI COIMPUTATI CONCORRENTE NEGLI STESSI REATI - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE - DENUNCIATA COMPRESSIONE DELL'IMPARZIALITA' DEL GIUDICE GARANTITA DAI PRINCIPI DI PRECOSTITUZIONE PER LEGGE E DI INDIPENDENZA DELLO STESSO - ESCLUSIONE - DIVERSITA' DELLA REGIUDICANDA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 439/93 C. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE AL GIUDIZIO DEL GIUDICE CHE ABBIA RIGETTATO LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA NEI CONFRONTI DI UNO DEI COIMPUTATI CONCORRENTE NEGLI STESSI REATI - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE - DENUNCIATA COMPRESSIONE DELL'IMPARZIALITA' DEL GIUDICE GARANTITA DAI PRINCIPI DI PRECOSTITUZIONE PER LEGGE E DI INDIPENDENZA DELLO STESSO - ESCLUSIONE - DIVERSITA' DELLA REGIUDICANDA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il rigetto della richiesta della pena concordata avanzata da uno dei coimputati concorrente negli stessi reati, non determina incompatibilita' del giudice a celebrare il giudizio nei confronti dei concorrenti negli stessi reati. Poiche' alla comunanza dell'imputazione fa necessariamente riscontro una pluralita' di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, le quali, ai fini del giudizio di responsabilita', devono formare oggetto di autonome valutazioni sotto il profilo tanto materiale che psicologico, e ben possono, quindi, sfociare in un accertamento positivo per l'uno e negativo per l'altro, manca, in tale ipotesi, quell'identita' dell'oggetto del giudizio che costituisce il presupposto dell'incompatibilita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione). - V., in tema di esclusione dell'incompatibilita' a giudicare del giudice che abbia emesso sentenza di applicazione di pena concordata nei confronti di uno dei coimputati, la sent. n. 186/1992.
Il rigetto della richiesta della pena concordata avanzata da uno dei coimputati concorrente negli stessi reati, non determina incompatibilita' del giudice a celebrare il giudizio nei confronti dei concorrenti negli stessi reati. Poiche' alla comunanza dell'imputazione fa necessariamente riscontro una pluralita' di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, le quali, ai fini del giudizio di responsabilita', devono formare oggetto di autonome valutazioni sotto il profilo tanto materiale che psicologico, e ben possono, quindi, sfociare in un accertamento positivo per l'uno e negativo per l'altro, manca, in tale ipotesi, quell'identita' dell'oggetto del giudizio che costituisce il presupposto dell'incompatibilita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione). - V., in tema di esclusione dell'incompatibilita' a giudicare del giudice che abbia emesso sentenza di applicazione di pena concordata nei confronti di uno dei coimputati, la sent. n. 186/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte