Sentenza 439/1993 (ECLI:IT:COST:1993:439)
Massima numero 20087
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  02/12/1993;  Decisione del  02/12/1993
Deposito del 16/12/1993; Pubblicazione in G. U. 22/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  20084  20085  20086


Titolo
SENT. 439/93 D. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' A GIUDICARE DELLA FALSA TESTIMONIANZA DA PARTE DEL GIUDICE CHE ABBIA PROVVEDUTO A TRASMETTERE I RELATIVI ATTI AL P.M. - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TERZIETA' DEL GIUDICE PREVISTA DALLA LEGGE DI DELEGA, NONCHE' DI QUELLI DI INDIPENDENZA ED IMPARZIALITA' DELLO STESSO - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO DI PROVENIENZA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale sollevata per l'omessa previsione dell'incompatibilita' a giudicare del giudice, che, ravvisando indizi del reato di falsa testimonianza, abbia trasmesso al P.M. gli atti relativi a detto reato commesso in un precedente dibattimento dallo stesso celebrato, difetta di rilevanza, dato che, nel caso in esame, la valutazione che dovrebbe radicare l'incompatibilita', e cioe' l'avere il giudice ravvisato indizi del reato di falsa testimonianza, non e' stata effettuata, ed anzi il giudice ha disatteso la richiesta del pubblico ministero di trasmettere per tale motivo gli atti al suo ufficio. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 76, 25 e 101 della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  dirett.103