Sentenza 440/1993 (ECLI:IT:COST:1993:440)
Massima numero 20073
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  02/12/1993;  Decisione del  02/12/1993
Deposito del 16/12/1993; Pubblicazione in G. U. 22/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  20072  20074


Titolo
SENT. 440/93 B. SICUREZZA PUBBLICA - AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA (NELLA SPECIE LICENZA DI PORTO D'ARMI) - CONCESSIONE - CONDIZIONI - ONERE PER L'INTERESSATO DI PROVARE LA PROPRIA BUONA CONDOTTA - IRRAGIONEVOLEZZA PER LA VARIETA' DEI PARAMETRI DI VERIFICA CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI CENSURE.

Testo
L'onere, per coloro che richiedono le autorizzazioni di polizia (nella specie licenza di porto d'armi), di provare la propria buona condotta, seppur limitato alle ipotesi in cui sussista un dato negativo accertato dalla pubblica amministrazione, appare, da un lato irragionevole in quanto addossa all'interessato un onere che talora neppure l'amministrazione e' in grado di adempiere per la varieta' dei parametri di verifica dai quali puo' scaturire la preclusione alla realizzazione di posizioni soggettive di cui il privato e' titolare, e dall'altro contrastante con il principio di imparzialita' della pubblica amministrazione perche' le verifiche compiute dall'amministrazione non sempre possono restare ancorate a precisi criteri interpretativi con il rischio che rimangano affidate alle opinioni personali dei titolari della 'potestas decidendi', non rilevando il contrario, il fatto che il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto rappresentando, invece, un'eccezione al normale divieto di portare armi che puo' divenire operante solo nei confronti delle persone riguardo alle quali esista la perfetta sicurezza circa il "buon uso" delle armi stesse. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma, r.d. 18 giugno 1931, 773, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta, restando assorbita l'ulteriore censura riferita all'art. 24 della Costituzione. - Sulla licenza di porto d'armi come eccezione al divieto, penalmente sanzionato, di portare armi, v., S. n. 24/1981. - Sulla necessita' di motivazione dei provvedimenti di revoca, v., O. n. 272/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte