Sentenza 440/1993 (ECLI:IT:COST:1993:440)
Massima numero 20074
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  02/12/1993;  Decisione del  02/12/1993
Deposito del 16/12/1993; Pubblicazione in G. U. 22/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  20072  20073


Titolo
SENT. 440/93 C. SICUREZZA PUBBLICA - LICENZA DI PORTO D'ARMI - CONCESSIONE - CONDIZIONI - POSSIBILITA' DI NEGARLA A CHI NON E' IN GRADO DI PROVARE LA PROPRIA BUONA CONDOTTA - NORMA DI CONTENUTO SOSTANZIALMENTE IDENTICO AD ALTRA GIA' DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

Testo
La declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui ai fini del rilascio delle autorizzazioni di polizia pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta comporta, come conseguenza ex art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 43, secondo comma, dello stesso r.d. n. 773/1931 nella parte in cui stabilisce identico onere ai fini del rilascio della licenza di porto d'armi. - V. massima precedente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27