Sentenza 441/1993 (ECLI:IT:COST:1993:441)
Massima numero 20075
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
02/12/1993; Decisione del
02/12/1993
Deposito del 16/12/1993; Pubblicazione in G. U. 22/12/1993
Titolo
SENT. 441/93 A. PENSIONI - PENSIONI DEI DIPENDENTI DI ENTI LOCALI ISCRITTI ALLA C.P.D.E.L. - PENSIONABILITA', PER IL PERSONALE CON RAPPORTO PRIVATISTICO REGOLATO DA CONTRATTO COLLETTIVO E NON, INVECE, PER IL PERSONALE CON RAPPORTO DI IMPIEGO PUBBLICO, DELLE MENSILITA' CORRISPOSTE OLTRE LA TREDICESIMA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 441/93 A. PENSIONI - PENSIONI DEI DIPENDENTI DI ENTI LOCALI ISCRITTI ALLA C.P.D.E.L. - PENSIONABILITA', PER IL PERSONALE CON RAPPORTO PRIVATISTICO REGOLATO DA CONTRATTO COLLETTIVO E NON, INVECE, PER IL PERSONALE CON RAPPORTO DI IMPIEGO PUBBLICO, DELLE MENSILITA' CORRISPOSTE OLTRE LA TREDICESIMA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La esclusione, nell'art. 16, secondo comma, della legge n. 1077 del 1959, per gli iscritti alla C.P.D.E.L. il cui rapporto di lavoro sia soggetto a regime pubblicistico, della pensionabilita' delle mensilita' oltre la tredicesima - consentita, invece, per i dipendenti a regime privatistico il cui trattamento economico sia determinato attraverso contratti collettivi - e' giustificata - oltre che dalla diversita' delle situazioni considerate - dall'esigenza di impedire ripercussioni sul piano previdenziale di esistenti disomogeneita' dell'assetto retributivo del pubblico impiego. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, secondo comma, legge 5 dicembre 1959, n. 1077, 'in parte qua').
La esclusione, nell'art. 16, secondo comma, della legge n. 1077 del 1959, per gli iscritti alla C.P.D.E.L. il cui rapporto di lavoro sia soggetto a regime pubblicistico, della pensionabilita' delle mensilita' oltre la tredicesima - consentita, invece, per i dipendenti a regime privatistico il cui trattamento economico sia determinato attraverso contratti collettivi - e' giustificata - oltre che dalla diversita' delle situazioni considerate - dall'esigenza di impedire ripercussioni sul piano previdenziale di esistenti disomogeneita' dell'assetto retributivo del pubblico impiego. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, secondo comma, legge 5 dicembre 1959, n. 1077, 'in parte qua').
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte