Sentenza 441/1993 (ECLI:IT:COST:1993:441)
Massima numero 20075
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  02/12/1993;  Decisione del  02/12/1993
Deposito del 16/12/1993; Pubblicazione in G. U. 22/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  20076  20077


Titolo
SENT. 441/93 A. PENSIONI - PENSIONI DEI DIPENDENTI DI ENTI LOCALI ISCRITTI ALLA C.P.D.E.L. - PENSIONABILITA', PER IL PERSONALE CON RAPPORTO PRIVATISTICO REGOLATO DA CONTRATTO COLLETTIVO E NON, INVECE, PER IL PERSONALE CON RAPPORTO DI IMPIEGO PUBBLICO, DELLE MENSILITA' CORRISPOSTE OLTRE LA TREDICESIMA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La esclusione, nell'art. 16, secondo comma, della legge n. 1077 del 1959, per gli iscritti alla C.P.D.E.L. il cui rapporto di lavoro sia soggetto a regime pubblicistico, della pensionabilita' delle mensilita' oltre la tredicesima - consentita, invece, per i dipendenti a regime privatistico il cui trattamento economico sia determinato attraverso contratti collettivi - e' giustificata - oltre che dalla diversita' delle situazioni considerate - dall'esigenza di impedire ripercussioni sul piano previdenziale di esistenti disomogeneita' dell'assetto retributivo del pubblico impiego. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, secondo comma, legge 5 dicembre 1959, n. 1077, 'in parte qua').

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte