Sentenza 441/1993 (ECLI:IT:COST:1993:441)
Massima numero 20076
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
02/12/1993; Decisione del
02/12/1993
Deposito del 16/12/1993; Pubblicazione in G. U. 22/12/1993
Titolo
SENT. 441/93 B. PENSIONI - PROPORZIONALITA' FRA TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E RETRIBUZIONE - GARANZIE COSTITUZIONALI - PORTATA EFFETTIVA - NON NECESSITA' DI INTEGRALE CORRISPONDENZA - POSSIBILI CORRETTIVI DI DETTAGLIO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - LIMITI.
SENT. 441/93 B. PENSIONI - PROPORZIONALITA' FRA TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E RETRIBUZIONE - GARANZIE COSTITUZIONALI - PORTATA EFFETTIVA - NON NECESSITA' DI INTEGRALE CORRISPONDENZA - POSSIBILI CORRETTIVI DI DETTAGLIO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - LIMITI.
Testo
Dagli artt. 36 e 38 discende il principio che, al pari della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro, il trattamento di quiescenza, che della retribuzione costituisce il prolungamento a fini previdenziali, deve essere proporzionato alla qualita' e alla quantita' del lavoro prestato e deve, in ogni caso, assicurare al lavoratore e alla sua famiglia i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita. Tali principi, tuttavia, non comportano che sia garantita in ogni caso una integrale corrispondenza tra retribuzione e pensione ma lasciano alla discrezionalita' del legislatore la possibilita' di apportare correttivi di dettaglio che - senza intaccare i suddetti criteri con riferimento alla disciplina complessiva del trattamento pensionistico - siano giustificati da esigenze meritevoli di considerazione.
Dagli artt. 36 e 38 discende il principio che, al pari della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro, il trattamento di quiescenza, che della retribuzione costituisce il prolungamento a fini previdenziali, deve essere proporzionato alla qualita' e alla quantita' del lavoro prestato e deve, in ogni caso, assicurare al lavoratore e alla sua famiglia i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita. Tali principi, tuttavia, non comportano che sia garantita in ogni caso una integrale corrispondenza tra retribuzione e pensione ma lasciano alla discrezionalita' del legislatore la possibilita' di apportare correttivi di dettaglio che - senza intaccare i suddetti criteri con riferimento alla disciplina complessiva del trattamento pensionistico - siano giustificati da esigenze meritevoli di considerazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte