Sentenza 441/1993 (ECLI:IT:COST:1993:441)
Massima numero 20077
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  02/12/1993;  Decisione del  02/12/1993
Deposito del 16/12/1993; Pubblicazione in G. U. 22/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  20075  20076


Titolo
SENT. 441/93 C. PENSIONI - PENSIONI DEI DIPENDENTI DI ENTI LOCALI ISCRITTI ALLA C.P.D.E.L. - PENSIONABILITA' DELLE MENSILITA' ULTERIORI RISPETTO ALLA TREDICESIMA - ESCLUSIONE PER IL PERSONALE CON RAPPORTO DI IMPIEGO PUBBLICO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' TRA PENSIONE E RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La esclusione, nell'art. 16, secondo comma, della legge n. 1077 del 1959, per gli iscritti alla C.P.D.E.L. il cui rapporto di lavoro e' soggetto a regime pubblicistico, della pensionabilita' delle mensilita' oltre la tredicesima, costituisce soltanto un correttivo di dettaglio rispetto al principio di proporzionalita' tra reddito pensionistico e normale reddito di lavoro, giustificato dall'esigenza di omogeneizzazione dell'assetto retributivo del pubblico impiego, e percio' non lesivo del precetto costituzionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 36 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, secondo comma, legge 5 dicembre 1959, n. 1077, 'in parte qua'). - v. le precedenti massime A e B.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte