Sentenza 227/2021 (ECLI:IT:COST:2021:227)
Massima numero 44393
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  06/10/2021;  Decisione del  06/10/2021
Deposito del 02/12/2021; Pubblicazione in G. U. 09/12/2021
Massime associate alla pronuncia:  44390  44391  44392


Titolo
Impiego pubblico - Concorso pubblico - Principio generale per le assunzioni a tempo indeterminato - Eccezionalità delle possibili deroghe - Conseguente illegittimità costituzionale, per violazione dei principi del concorso pubblico e del buon andamento dell'amministrazione, delle disposizioni in contrasto (nel caso di specie: norme della Regione autonoma Sardegna per il reinquadramento del personale dell'Associazione regionale allevatori ARAS, ente di diritto privato, nell'Agenzia LAORE Sardegna, mediante prove selettive concorsuali per soli titoli con riserva integrale dei posti e mantenimento dell'anzianità pregressa maturata). (Classif. 131004).

Testo

La necessità del concorso pubblico - forma generale ed ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche - per le assunzioni a tempo indeterminato discende non solo dal rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., ma anche dalla necessità di consentire a tutti i cittadini l'accesso alle funzioni pubbliche, in base all'art. 51 Cost. La facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle e, comunque, sempre che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico. (Precedenti: S. 40/2018 - mass.40304; S. 110/2017 -mass. 40017; S. 7/2015 - mass. 38220; S. 134/2014 - mass. 37940; S. 225/2010 - mass. 34771).

Il generale ed automatico transito del personale di un ente di diritto privato nell'organico di un soggetto pubblico regionale non può essere realizzato senza il previo espletamento di una procedura selettiva non riservata, ma aperta al pubblico, in quanto, altrimenti, si avrebbe una palese ed ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico e un privilegio indebito per i soggetti beneficiari, in violazione dell'art. 97 Cost. e, di conseguenza, degli artt. 3 e 51 Cost. (Precedente: S.167/2013 - mass. 37186).

(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., l'art. 2, comma 40, della legge reg. Sardegna n. 3 del 2009 e l'art. 1, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 47 del 2018, nella versione vigente precedentemente alla sostituzione operata dall'art. 1, comma 1, lett. a, della legge reg. Sardegna n. 34 del 2020, limitatamente alla parte in cui stabilisce «e svolge le corrispondenti funzioni mediante l'attuazione dell'articolo 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nei limiti di spesa previsti dalla medesima norma». Dette disposizioni - vincolando l'amministrazione a bandire una procedura che si risolve in una riserva integrale dei posti messi a concorso a favore dei dipendenti di un ente privato, l'ARAS, per i quali viene prevista l'entrata in servizio nella pubblica amministrazione con la sola valutazione dei titoli e con l'anzianità pregressa già maturata presso il precedente datore di lavoro privato - non soddisfano le condizioni che possono, in alcuni limitati casi, giustificare la deroga al principio del pubblico concorso. Precedenti: S. 227/2013 - mass. 37337; S. 62/2012 - mass. 36159; S. 190/2005 - mass. 29391).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  07/08/2009  n. 3  art. 2  co. 40

legge della Regione autonoma Sardegna  20/12/2018  n. 47  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte