Sentenza 443/1993 (ECLI:IT:COST:1993:443)
Massima numero 20117
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
02/12/1993; Decisione del
02/12/1993
Deposito del 16/12/1993; Pubblicazione in G. U. 22/12/1993
Titolo
SENT. 443/93 C. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - INSINDACABILITA' DELLE OPINIONI ESPRESSE DAI PARLAMENTARI NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI - SUSSISTENZA O MENO DEI NECESSARI PRESUPPOSTI - VALUTAZIONE DELLA CAMERA CUI IL PARLAMENTARE APPARTIENE - NECESSARIA CONFORMITA' AI CRITERI DI VALUTAZIONE ELABORATI DAGLI ORGANI GIURISDIZIONALI - ESCLUSIONE - MOTIVI.
SENT. 443/93 C. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - INSINDACABILITA' DELLE OPINIONI ESPRESSE DAI PARLAMENTARI NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI - SUSSISTENZA O MENO DEI NECESSARI PRESUPPOSTI - VALUTAZIONE DELLA CAMERA CUI IL PARLAMENTARE APPARTIENE - NECESSARIA CONFORMITA' AI CRITERI DI VALUTAZIONE ELABORATI DAGLI ORGANI GIURISDIZIONALI - ESCLUSIONE - MOTIVI.
Testo
Come gia' affermato dalla Corte, la prerogativa dell'art. 68, comma primo, Cost., riconosce alle Camere il potere di valutare le condizioni dell'insindacabilita' delle opinioni espresse dai parlamentari, potendo e dovendo pronunciarsi sul punto il giudice ordinario ove manchi ogni pronuncia della Camera cui il parlamentare appartiene. Pertanto, ove quest'ultima si pronunci, le sue valutazioni non sono censurabili sovrapponendo ad esse criteri elaborati da organi giurisdizionali, dal momento che proprio nei confronti di questi ultimi e' posta, dall'art. 68 Cost., la prerogativa dell'insindacabilita' a tutela dell'indipendenza del Parlamento. - V. S. n. 1150/1988.
Come gia' affermato dalla Corte, la prerogativa dell'art. 68, comma primo, Cost., riconosce alle Camere il potere di valutare le condizioni dell'insindacabilita' delle opinioni espresse dai parlamentari, potendo e dovendo pronunciarsi sul punto il giudice ordinario ove manchi ogni pronuncia della Camera cui il parlamentare appartiene. Pertanto, ove quest'ultima si pronunci, le sue valutazioni non sono censurabili sovrapponendo ad esse criteri elaborati da organi giurisdizionali, dal momento che proprio nei confronti di questi ultimi e' posta, dall'art. 68 Cost., la prerogativa dell'insindacabilita' a tutela dell'indipendenza del Parlamento. - V. S. n. 1150/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte