Sentenza 447/1993 (ECLI:IT:COST:1993:447)
Massima numero 20162
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  13/12/1993;  Decisione del  13/12/1993
Deposito del 20/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  20163  20164


Titolo
SENT. 447/93 A. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE SANITARIO - DISCIPLINA - PERMANENTI ESIGENZE DI UNIFORMITA' - RIFLESSI SUI CARATTERI (TUTTORA DI SOLA INTEGRAZIONE E ATTUAZIONE DELLA LEGGE STATALE) DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE IN MATERIA.

Testo
Il nuovo inquadramento delle unita' sanitarie locali disposto con l'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (in tema di riordino delle discipline in materia sanitaria) non ha fatto venire meno quelle esigenze di uniformita' che hanno a suo tempo indotto il legislatore statale con l'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, a riservare alla propria sfera di competenza la disciplina del personale sanitario. Ne consegue che le Regioni, anche successivamente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo, non hanno acquisito il potere di emanare in questa materia norme che esulino dall'ambito dell'attuazione o della integrazione di discipline poste dalla legge statale. - Cfr., riguardo all'art. 47 della legge n. 833 del 1978, sentt. nn. 355/1993, 366/1993, 28/1992, 484/1991, 308/1990 e 112/1990, ed inoltre, con particolare riferimento all'art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992, sent. n. 359/1993.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  23/12/1978  n. 833  art. 47  

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 3