Sentenza 447/1993 (ECLI:IT:COST:1993:447)
Massima numero 20163
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
13/12/1993; Decisione del
13/12/1993
Deposito del 20/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Titolo
SENT. 447/93 B. REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANITA' PUBBLICA - LEGGE REGIONALE CONTENENTE MISURE ECCEZIONALI E TRANSITORIE PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE - PREVISIONE IN TALE LEGGE DELLA FACOLTA' DELLA GIUNTA DI AVVALERSI DEL PERSONALE DIRIGENTE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI, FINO A UN MASSIMO DI DIECI UNITA' - ACCOLLO DELL'ONERE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E DI MISSIONE, IN CONTRASTO CON ESPRESSA NORMA DELLA LEGGE STATALE, ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI DI APPARTENENZA - CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA DELLA REGIONE IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DEL PERSONALE SANITARIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 447/93 B. REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANITA' PUBBLICA - LEGGE REGIONALE CONTENENTE MISURE ECCEZIONALI E TRANSITORIE PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE - PREVISIONE IN TALE LEGGE DELLA FACOLTA' DELLA GIUNTA DI AVVALERSI DEL PERSONALE DIRIGENTE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI, FINO A UN MASSIMO DI DIECI UNITA' - ACCOLLO DELL'ONERE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E DI MISSIONE, IN CONTRASTO CON ESPRESSA NORMA DELLA LEGGE STATALE, ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI DI APPARTENENZA - CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA DELLA REGIONE IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DEL PERSONALE SANITARIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
I limiti della potesta' legislativa delle Regioni - che in materia di stato giuridico ed economico del personale sanitario e' tuttora di sola attuazione della legge statale - risultano violati dalla disposizione dell'art. 1 della legge della Regione Emilia Romagna riapprovata il 20 luglio 1993, che nel prevedere la facolta', per la Giunta regionale, di avvalersi, in via eccezionale e transitoria, del personale dirigente del servizio sanitario nazionale, nel numero massimo di dieci unita', pone a carico delle U.S.L. di appartenenza gli oneri relativi al loro trattamento economico nonche' l'eventuale trattamento di missione in caso di spostamento dalla sede di servizio. Tale disposizione infatti e' in contrasto con l'art. 44 del d.P.R. n. 761 del 1979 - emanato in base a delega conferita con la legge n. 833 del 1978 - che ha bensi' previsto la possibilita' di comandare, per tempo determinato, il personale in questione presso gli uffici regionali, ma pur sempre con assunzione dei relativi oneri da parte della Regione. Ne' vale in contrario far richiamo al nuovo inquadramento delle unita' sanitarie nazionali disposto con il decreto legislativo n. 502 del 1992, non potendosi giustificare in base ad esso una attribuzione indifferenziata o una commistione fra le risorse attribuite alle unita' sanitarie locali e quelle destinate al funzionamento degli uffici regionali che operano nel campo delle attivita' sanitarie. L'art. 1 della citata legge della Regione Emilia-Romagna va pertanto dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 117 Cost.. - v. la precedente massima A.
I limiti della potesta' legislativa delle Regioni - che in materia di stato giuridico ed economico del personale sanitario e' tuttora di sola attuazione della legge statale - risultano violati dalla disposizione dell'art. 1 della legge della Regione Emilia Romagna riapprovata il 20 luglio 1993, che nel prevedere la facolta', per la Giunta regionale, di avvalersi, in via eccezionale e transitoria, del personale dirigente del servizio sanitario nazionale, nel numero massimo di dieci unita', pone a carico delle U.S.L. di appartenenza gli oneri relativi al loro trattamento economico nonche' l'eventuale trattamento di missione in caso di spostamento dalla sede di servizio. Tale disposizione infatti e' in contrasto con l'art. 44 del d.P.R. n. 761 del 1979 - emanato in base a delega conferita con la legge n. 833 del 1978 - che ha bensi' previsto la possibilita' di comandare, per tempo determinato, il personale in questione presso gli uffici regionali, ma pur sempre con assunzione dei relativi oneri da parte della Regione. Ne' vale in contrario far richiamo al nuovo inquadramento delle unita' sanitarie nazionali disposto con il decreto legislativo n. 502 del 1992, non potendosi giustificare in base ad esso una attribuzione indifferenziata o una commistione fra le risorse attribuite alle unita' sanitarie locali e quelle destinate al funzionamento degli uffici regionali che operano nel campo delle attivita' sanitarie. L'art. 1 della citata legge della Regione Emilia-Romagna va pertanto dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 117 Cost.. - v. la precedente massima A.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 20/12/1979
n. 761
art. 44