Giudizio costituzionale in via principale - Interesse a ricorrere - Sopravvenuta rinuncia all'impugnativa, non formalmente accettata dalla controparte - Difetto di interesse a coltivare il giudizio - Conseguente cessazione della materia del contendere, anziché estinzione del processo. (Classif. 113005).
Nei giudizi in via principale, in caso di rinuncia all'impugnativa, non formalmente accettata dalla controparte, la quale tuttavia difetti di un interesse a coltivare il giudizio, non deve essere dichiarata l'estinzione del processo, bensì la cessazione della materia del contendere. (Precedenti: S. 171/2019 - mass. 41759; S. 94/2018- mass. 41305; S. 19/2015 - mass. 38237, 38238, 38239).
(Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - dell'art. 2, comma 7, e dell'art. 5, comma 11, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020, nonché dell'art. 1, comma 1, lett. d), della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2020, che prevedono iniziative di sostegno all'economia regionale, al fine di fronteggiare le difficoltà economiche connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19).