Sentenza 229/2021 (ECLI:IT:COST:2021:229)
Massima numero 44394
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  06/10/2021;  Decisione del  06/10/2021
Deposito del 02/12/2021; Pubblicazione in G. U. 09/12/2021
Massime associate alla pronuncia:  44395  44396


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Interesse a ricorrere - Sopravvenuta rinuncia all'impugnativa, non formalmente accettata dalla controparte - Difetto di interesse a coltivare il giudizio - Conseguente cessazione della materia del contendere, anziché estinzione del processo. (Classif. 113005).

Testo

Nei giudizi in via principale, in caso di rinuncia all'impugnativa, non formalmente accettata dalla controparte, la quale tuttavia difetti di un interesse a coltivare il giudizio, non deve essere dichiarata l'estinzione del processo, bensì la cessazione della materia del contendere. (Precedenti: S. 171/2019 - mass. 41759; S. 94/2018- mass. 41305; S. 19/2015 - mass. 38237, 38238, 38239).

(Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - dell'art. 2, comma 7, e dell'art. 5, comma 11, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020, nonché dell'art. 1, comma 1, lett. d), della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2020, che prevedono iniziative di sostegno all'economia regionale, al fine di fronteggiare le difficoltà economiche connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  06/04/2020  n. 9  art. 2  co. 7

legge della Regione Abruzzo  06/04/2020  n. 9  art. 5  co. 11

legge della Regione Abruzzo  09/07/2020  n. 16  art. 1  co. 1

legge della Regione Abruzzo  06/04/2020  n. 9  art. 2  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Altri parametri e norme interposte