Sentenza 449/1993 (ECLI:IT:COST:1993:449)
Massima numero 20171
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  13/12/1993;  Decisione del  13/12/1993
Deposito del 20/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  20170  20172  20173  20174  20175


Titolo
SENT. 449/93 B. REGIONE TOSCANA - IMPIEGO PUBBLICO - DISCIPLINA - DIRIGENTI - INDENNITA' DI FUNZIONE DI CUI ALLA L. REG. N. 41 DEL 1990 - ATTRIBUZIONE AD ESSA, CON NUOVA DELIBERA LEGISLATIVA, DEI CARATTERI DI FISSITA', CONTINUITA' E ORDINARIETA' - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI POSTI DALL'ACCORDO NAZIONALE DI CUI AL D.P.R. N. 333 DEL 1990 - IRRAZIONALITA' DELLA NORMATIVA E LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ESCLUSIONE - CONFORMITA' DELLA NORMATIVA IMPUGNATA AI PRINCIPI POSTI DALL'ACCORDO NAZIONALE DI CUI AL D.P.R. N. 333 DEL 1990 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La delibera legislativa della Regione Toscana, riapprovata il 18 maggio 1993, la quale, nel definire la indennita' di funzione dei dirigenti, di cui all'art. 38, precedente legge regionale n. 41 del 1990, di recepimento dell'accordo nazionale di lavoro del 1990 (d.P.R. n. 333 del 1990), le attribuisce carattere di fissita', continuita' e ordinarieta' e ne stabilisce la perdita, nei soli casi previsti dalla legge - con cio' non innovando all'art. 39, stessa l. reg. n. 41 del 1990, che subordina tale perdita alla rimozione del dirigente per risultato negativo della gestione - costituisce scelta non contrastante con i principi posti dall'accordo predetto. A questo riguardo, infatti, non rileva in contrario la mancanza, nella legislazione della Regione Toscana, delle previsioni, contenute invece nella delibera della Regione Lombardia 6 agosto 1992 - rispetto alla quale la analoga norma relativa all'attribuzione delle indennita' dirigenziali dei caratteri della fissita', continuita' e ordinarieta' e' stata dalla Corte riconosciuta non illegittima - del ridimensionamento funzionale dei dirigenti con il numero degli uffici e, quindi, della cessazione del rapporto di impiego in caso di risultato negativo della gestione, dal momento che anche nel caso in questione i caratteri della fissita' e continuita' restano pur sempre legati alla corrispondenza tra indennita' e funzioni esercitate, nel senso che l'emolumento e' fisso e continuativo per tutto il tempo in cui siano svolte le funzioni corrispondenti a quelle per le quali esso e' previsto in quella determinata misura. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della delibera legislativa della Regione Toscana n. 53 del 1993, riappr. il 18 maggio 1993). - V. la precedente massima A. Sulla citata legge della Regione Lombardia, S. n. 80/1993.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte