Sentenza 449/1993 (ECLI:IT:COST:1993:449)
Massima numero 20173
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  13/12/1993;  Decisione del  13/12/1993
Deposito del 20/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  20170  20171  20172  20174  20175


Titolo
SENT. 449/93 D. REGIONE TOSCANA - IMPIEGO PUBBLICO - DISCIPLINA - DIRIGENTI - INDENNITA' DI FUNZIONE DI CUI ALLA L. REG. N. 41 DEL 1990 - ATTRIBUZIONE AD ESSA DEI CARATTERI DI FISSITA', CONTINUITA' E ORDINARIETA' - ASSERITA INCIDENZA SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA CON CONSEGUENTE INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA SPETTANTE AL RIGUARDO ALLO STATO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Secondo l'attuale riparto di competenze tra Stato e Regione, a queste ultime appartiene il potere di disciplinare gli emolumenti dei propri dipendenti, restando pero' precluso di incidere sul trattamento di quiescenza, di spettanza dello Stato. A tale riguardo, l'attribuzione del carattere di fissita', continuita' e ordinarieta' alle indennita' dirigenziali in relazione al tipo di funzioni cui esse sono collegate, da parte della legislazione della Regione Toscana, (delibera n. 53 del 1993, riappr. il 18 maggio 1993) non contrasta con l'art. 117 Cost., poiche' tale qualificazione non incide di per se' sul regime del trattamento di quiescenza, tanto piu' che, nella specie, nulla e' stato espressamente disposto sulla "quiescibilita'" degli emolumenti, che avrebbe innovato alla legge statale. Pertanto, non rilevando in contrario che nella legislazione della Regione Toscana si prevede, quale conseguenza del risultato negativo della gestione, l'assegnazione del dirigente a funzioni di minori responsabilita', e non - come nella legge della Regione Lombardia 6 agosto 1992 - rispetto alla quale analoga norma relativa all'attribuzione alle indennita' dirigenziali dei caratteri della fissita', continuita' e ordinarieta' e' stata dalla Corte riconosciuta non illegittima - la cessazione del rapporto, rimane comunque integro, anche nel caso in questione, il potere dello Stato di modificare, nel rispetto dei principi costituzionali, il regime del trattamento di quiescenza, onde determinarne, come e' sua spettanza, l'ambito, i presupposti e l'estensione, con conseguente esclusione, anche sotto tale profilo, della lesione del richiamato parametro. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 117 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della delibera legislativa della Regione Toscana n. 53 del 1993, riappr. il 18 maggio 1993). - V. le precedenti massime B e C. Sulla citata legge della Regione Lombardia, S. n. 80/1993.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte