Sentenza 449/1993 (ECLI:IT:COST:1993:449)
Massima numero 20174
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  13/12/1993;  Decisione del  13/12/1993
Deposito del 20/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  20170  20171  20172  20173  20175


Titolo
SENT. 449/93 E. REGIONE TOSCANA - IMPIEGO PUBBLICO - DISCIPLINA - DIRIGENTI - INDENNITA' DI FUNZIONE DI CUI ALLA L. N. 41 DEL 1990 - ATTRIBUZIONE AD ESSA DEI CARATTERI DI FISSITA', CONTINUITA' E ORDINARIETA' - RITENUTA, CONSEGUENTE INCLUSIONE DELL'EMOLUMENTO NELLA "RETRIBUZIONE ANNUA CONTRIBUTIVA" - CONSEGUENTE ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Posto che, secondo l'attuale riparto di competenze in materia, appartiene alle Regioni il potere di disciplinare gli emolumenti dei propri dipendenti e allo Stato la competenza, circa la modifica, nel rispetto dei principi costituzionali, del regime del trattamento di quiescenza, non puo' farsi dipendere dalla qualificazione data dalla legge regionale alla indennita' dirigenziale, l'inclusione o meno della stessa nella "retribuzione annua contributiva". Deve percio' escludersi che l'attribuzione dei caratteri di fissita', continuita' e ordinarieta' a tale emolumento, da parte della delibera della Regione Toscana n. 53 del 1993, farebbe rientrare il medesimo nella predetta retribuzione annua, con possibili conseguenze piu' favorevoli per i dirigenti rispetto al trattamento del personale non dirigenziale. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale della delibera legislativa della Regione Toscana n. 53 del 1993, riappr. il 18 maggio 1993).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte