Sentenza 449/1993 (ECLI:IT:COST:1993:449)
Massima numero 20175
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
13/12/1993; Decisione del
13/12/1993
Deposito del 20/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Titolo
SENT. 449/93 F. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DELLO STATO - CONTENUTO - PROSPETTAZIONE DI CENSURE CONTRASTANTI CON QUELLE FORMULATE NEL PRECEDENTE ATTO DI RINVIO - POSSIBILITA' - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.
SENT. 449/93 F. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DELLO STATO - CONTENUTO - PROSPETTAZIONE DI CENSURE CONTRASTANTI CON QUELLE FORMULATE NEL PRECEDENTE ATTO DI RINVIO - POSSIBILITA' - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.
Testo
Secondo principi consolidati della giurisprudenza costituzionale, nel giudizio di legittimita' in via principale, il ricorso proposto dallo Stato avverso la legge regionale non puo' contenere censure diverse, e tanto meno in contrasto, con il contenuto dell'atto con il quale la legge stessa e' stata rinviata per riesame. (Nella specie, e' stata ritenuta inammissibile la censura prospettata, in ordine alla legge regionale della Toscana riappr. il 18 maggio 1993, sotto il profilo che l'indennita' dirigenziale ivi disciplinata, per essere inclusa nella indennita' "di carica", risulterebbe ricompresa nella base contributiva anche per il coefficiente minimo dello 0,1 e quindi in difformita' dell'art. 16, terzo comma, l. n. 1077 del 1959, ma cio' in contrasto con l'atto di rinvio statale, di cui al telegramma del 30 dicembre 1991, nel quale veniva lamentata tale ricomprensione solo per indennita' superiori al detto livello minimo dello 0,1). - S. n. 107/1993, 212/1976, 132/1975 e 123/1975.
Secondo principi consolidati della giurisprudenza costituzionale, nel giudizio di legittimita' in via principale, il ricorso proposto dallo Stato avverso la legge regionale non puo' contenere censure diverse, e tanto meno in contrasto, con il contenuto dell'atto con il quale la legge stessa e' stata rinviata per riesame. (Nella specie, e' stata ritenuta inammissibile la censura prospettata, in ordine alla legge regionale della Toscana riappr. il 18 maggio 1993, sotto il profilo che l'indennita' dirigenziale ivi disciplinata, per essere inclusa nella indennita' "di carica", risulterebbe ricompresa nella base contributiva anche per il coefficiente minimo dello 0,1 e quindi in difformita' dell'art. 16, terzo comma, l. n. 1077 del 1959, ma cio' in contrasto con l'atto di rinvio statale, di cui al telegramma del 30 dicembre 1991, nel quale veniva lamentata tale ricomprensione solo per indennita' superiori al detto livello minimo dello 0,1). - S. n. 107/1993, 212/1976, 132/1975 e 123/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte