Sentenza 450/1993 (ECLI:IT:COST:1993:450)
Massima numero 20081
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
13/12/1993; Decisione del
13/12/1993
Deposito del 20/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Titolo
SENT. 450/93 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER INGEGNERI E ARCHITETTI - SISTEMA PREVIDENZIALE ADOTTATO - PRINCIPIO SOLIDARISTICO - IMPLICAZIONI RIGUARDO ALL'OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA CASSA - POSSIBILI CONTEMPERAMENTI, MEDIANTE RIMBORSO DEI CONTRIBUTI, NEI CASI DI CESSAZIONE DELL'ISCRIZIONE SENZA AVER MATURATO IL DIRITTO A PENSIONE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE.
SENT. 450/93 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER INGEGNERI E ARCHITETTI - SISTEMA PREVIDENZIALE ADOTTATO - PRINCIPIO SOLIDARISTICO - IMPLICAZIONI RIGUARDO ALL'OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA CASSA - POSSIBILI CONTEMPERAMENTI, MEDIANTE RIMBORSO DEI CONTRIBUTI, NEI CASI DI CESSAZIONE DELL'ISCRIZIONE SENZA AVER MATURATO IL DIRITTO A PENSIONE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE.
Testo
Il principio solidaristico, cui e' improntato il sistema previdenziale degli ingegneri e degli architetti dopo la riforma del 1981, impone a tutti coloro che esercitano continuamente tali professioni (non cumulate con una diversa attivita' di lavoro comportante l'iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria) il dovere di contribuire all'onere finanziario della previdenza di categoria in proporzione del reddito professionale, senza riguardo alle condizioni individuali di concreta possibilita' di maturazione del diritto alle prestazioni della Cassa. E' rimessa alla discrezionalita' del legislatore la misura del contemperamento di questo principio con l'interesse dei singoli mediante il riconoscimento, a certe condizioni, del diritto al rimborso dei contributi in caso di cessazione dall'iscrizione alla Cassa (in seguito a cancellazione dall'albo) senza avere maturato i requisiti del diritto alla pensione. Il 'ius superveniens' portato dal nuovo testo dell'art. 20 della legge del 1981, introdotto dall'art. 15 della legge n. 290 del 1990, non ha fatto venir meno questo momento conciliativo tra i due ordini di esigenze, ma lo ha ridefinito in termini piu' restrittivi secondo criteri che non possono dirsi irrazionali.
Il principio solidaristico, cui e' improntato il sistema previdenziale degli ingegneri e degli architetti dopo la riforma del 1981, impone a tutti coloro che esercitano continuamente tali professioni (non cumulate con una diversa attivita' di lavoro comportante l'iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria) il dovere di contribuire all'onere finanziario della previdenza di categoria in proporzione del reddito professionale, senza riguardo alle condizioni individuali di concreta possibilita' di maturazione del diritto alle prestazioni della Cassa. E' rimessa alla discrezionalita' del legislatore la misura del contemperamento di questo principio con l'interesse dei singoli mediante il riconoscimento, a certe condizioni, del diritto al rimborso dei contributi in caso di cessazione dall'iscrizione alla Cassa (in seguito a cancellazione dall'albo) senza avere maturato i requisiti del diritto alla pensione. Il 'ius superveniens' portato dal nuovo testo dell'art. 20 della legge del 1981, introdotto dall'art. 15 della legge n. 290 del 1990, non ha fatto venir meno questo momento conciliativo tra i due ordini di esigenze, ma lo ha ridefinito in termini piu' restrittivi secondo criteri che non possono dirsi irrazionali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte