Sentenza 450/1993 (ECLI:IT:COST:1993:450)
Massima numero 20082
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  13/12/1993;  Decisione del  13/12/1993
Deposito del 20/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  20081  20083


Titolo
SENT. 450/93 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CASSA DI PREVIDENZA PER GLI INGEGNERI E GLI ARCHITETTI - MANCATA ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISCRIZIONE PER I PROFESSIONOSTI IN ATTIVITA', TITOLARI DI PENSIONI STATALI NON SUSCETTIBILI DI SUPPLEMENTI PER EFFETTO DI SUCCESSIVA CONTRIBUZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A NON CORRETTA VALUTAZIONE DELLA 'RATIO DECIDENDI' DI PRECEDENTE SENTENZA (DI NON FONDATEZZA) PRONUNCIATA DALLA CORTE IN RELAZIONE AD ALTRA IPOTESI, SULLA MEDESIMA NORMA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La pronuncia di non fondatezza, con sent. n. 259/1992, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, quinto comma, della legge n. 6 del 1981, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., per la mancata esclusione, dall'obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza per gli ingegneri e gli architetti, dei professionisti titolari di pensione a carico di una forma di previdenza cui erano obbligatoriamente iscritti in dipendenza di una pregressa attivita' di lavoro autonomo e subordinato, non puo' essere addotta per affermare "a contrario" la illegittimita' dell'imposizione di tale obbligo, da parte della medesima norma, ai professionisti gia' iscritti a forme di previdenza obbligatoria a seguito di un rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con lo Stato o sue aziende autonome, per essere riconosciuta solo ai primi, e non anche ai secondi, la possibilita', ai sensi dell'art. 6 della legge n. 290 del 1990, di ottenere un supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'ente erogatore. Contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo', infatti, la 'ratio decidendi' della citata sentenza e' data autonomamente dal principio solidaristico cui e' improntato, dopo la riforma del 1981, anche il sistema previdenziale degli ingegneri e degli architetti, mentre l'argomento tratto dal citato art. 6 e', nell'economia della decisione, affatto secondario e condizionato dalla particolarita' della fattispecie concreta. (Non fondatezza, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 21, quinto comma, legge 3 gennaio 1981, n. 6, 'in parte qua'). - V. S. n. 259/1992, gia' citata nel testo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte