Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Abrogazione delle norme impugnate - Assenza di dichiarazione circa la loro mancata applicazione medio tempore - Possibile cessazione della materia del contendere - Condizioni - Esame degli effetti dello ius superveniens, del tempo di vigenza e del contenuto delle disposizioni impugnate. (Classif. 111012).
Nei giudizi in via principale, in caso di abrogazione o sostituzione delle disposizioni impugnate - non oggetto di successiva impugnazione - e in difetto della consueta dichiarazione circa la loro mancata applicazione medio tempore, può nondimeno essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, tenendo in considerazione la portata dello ius superveniens, il contenuto delle disposizioni impugnate, nonché il limitato periodo di tempo della loro vigenza. (Precedenti: S. 70/2021 - mass. 43766; S. 200/2020 - mass. 42782).
(Nel caso di specie è dichiarata, pur in difetto di dichiarazione circa la mancata applicazione medio tempore delle norme impugnate, cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - degli artt. 2, commi 3, lett. b, numeri 3, 4 e 5, 3, commi 2 e 4 e 9, comma 6, della legge Reg. Abruzzo n. 9 del 2020, abrogati dagli artt. 1, comma 1, lett. b, 2 e 7, della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2020 e non oggetto di successiva impugnazione; nonché dell'art. 3, comma 3, della legge Reg. Abruzzo n. 9 del 2020, sostituito ad opera dello ius superveniens nel corso del giudizio e anch'esso non oggetto di successiva impugnazione).