Sentenza 450/1993 (ECLI:IT:COST:1993:450)
Massima numero 20083
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
13/12/1993; Decisione del
13/12/1993
Deposito del 20/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Titolo
SENT. 450/93 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CASSA DI PREVIDENZA PER GLI INGEGNERI E GLI ARCHITETTI - OBBLIGO DI ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE PER I PROFESSIONISTI IN ATTIVITA' TITOLARI DI PENSIONI STATALI - MANCATA ESTENSIONE AD ESSI DEL DIRITTO A SUPPLEMENTO DI PENSIONE SPETTANTE AI PROFESSIONISTI TITOLARI DI PENSIONI DIVERSE DA QUELLE STATALI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - ERRONEA IDENTIFICAZIONE DELLA NORMA IMPUGNANDA - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 450/93 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CASSA DI PREVIDENZA PER GLI INGEGNERI E GLI ARCHITETTI - OBBLIGO DI ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE PER I PROFESSIONISTI IN ATTIVITA' TITOLARI DI PENSIONI STATALI - MANCATA ESTENSIONE AD ESSI DEL DIRITTO A SUPPLEMENTO DI PENSIONE SPETTANTE AI PROFESSIONISTI TITOLARI DI PENSIONI DIVERSE DA QUELLE STATALI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - ERRONEA IDENTIFICAZIONE DELLA NORMA IMPUGNANDA - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La discriminazione venuta a crearsi - in relazione all'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Cassa di previdenza per gli ingegneri e gli architetti previsto dall'art. 21, quinto comma, legge n. 6 del 1981 - per la mancata estensione ai professionaisti che, collocati in quiescenza per raggiunti limiti di eta' a seguito di un rapporto di lavoro subordinato con lo Stato o sue aziende autonome, successivamente esercitino in modo continuativo attivita' libero-professionale, del diritto al supplemento di pensione previsto, ex art. 6, legge n. 290 del 1990 - 'coeteris paribus' - per i professionisti titolari di pensione a carico di una forma di previdenza cui erano obbligatoriamente iscritti per una pregressa attivita' di lavoro subordinato o autonomo, si radica nel disposto del citato art. 6 della legge n. 290, e non gia' nell'impugnato articolo unico della legge n. 322 del 1958 (concernente la ricongiunzione delle posizioni previdenziali). La questione sollevata al riguardo, inoltre, e' irrilevante per la decisione del giudizio principale, che verte esclusivamente sul su menzionato obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. unico della legge 2 aprile 1958, n. 322). - V. massima precedente. V. anche, riguardo alla nuova normativa sull'assunzione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, con l'avvento della quale - secondo la sentenza - la su rilevata discriminazione e' destinata a cadere, l'art. 2, secondo comma, del d.l. 19 ottobre 1993, n. 416.
La discriminazione venuta a crearsi - in relazione all'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Cassa di previdenza per gli ingegneri e gli architetti previsto dall'art. 21, quinto comma, legge n. 6 del 1981 - per la mancata estensione ai professionaisti che, collocati in quiescenza per raggiunti limiti di eta' a seguito di un rapporto di lavoro subordinato con lo Stato o sue aziende autonome, successivamente esercitino in modo continuativo attivita' libero-professionale, del diritto al supplemento di pensione previsto, ex art. 6, legge n. 290 del 1990 - 'coeteris paribus' - per i professionisti titolari di pensione a carico di una forma di previdenza cui erano obbligatoriamente iscritti per una pregressa attivita' di lavoro subordinato o autonomo, si radica nel disposto del citato art. 6 della legge n. 290, e non gia' nell'impugnato articolo unico della legge n. 322 del 1958 (concernente la ricongiunzione delle posizioni previdenziali). La questione sollevata al riguardo, inoltre, e' irrilevante per la decisione del giudizio principale, che verte esclusivamente sul su menzionato obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. unico della legge 2 aprile 1958, n. 322). - V. massima precedente. V. anche, riguardo alla nuova normativa sull'assunzione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, con l'avvento della quale - secondo la sentenza - la su rilevata discriminazione e' destinata a cadere, l'art. 2, secondo comma, del d.l. 19 ottobre 1993, n. 416.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte