Sentenza 451/1993 (ECLI:IT:COST:1993:451)
Massima numero 20049
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  13/12/1993;  Decisione del  13/12/1993
Deposito del 20/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  20050


Titolo
SENT. 451/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO CONTESTUALMENTE ALLA DECISIONE SULLA DOMANDA DI SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - DIFETTO DI RILEVANZA RISPETTO AL GIUDIZIO CAUTELARE ORMAI ESAURITOSI - DIFETTO DI TEMPESTIVITA' RISPETTO AL SUCCESSIVO GIUDIZIO DESTINATO ALL'ESAME DEL MERITO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Non puo' il giudice amministrativo - contestualmente alla decisione, senza alcuna riserva, sulla domanda di sospensione del provvedimento impugnato - sollevare questione di costituzionalita' della norma relativa al merito del ricorso: tale questione, infatti, per un verso e' priva di rilevanza nell'autonomo contenzioso sulla misura cautelare esauritosi con la pronuncia di accoglimento o di rigetto della relativa domanda, e per altro verso risulta intempestiva in rapporto alla seconda ed eventuale sede contenziosa, in quanto, prima del perfezionamento dei requisiti processuali prescritti (domanda di parte e assegnazione della causa per la trattazione), l'organo giurisdizionale e' sprovvisto di potesta' decisoria sul merito e sulle questioni di costituzionalita' ad esso relative, ancorche' questa delibazione sia limitata alla non manifesta infondatezza delle eccezioni e solo strumentale alla predetta seconda fase del giudizio. - cfr. S. nn. 367/1991, 444/1990, 498/1990, 579/1989, 186/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte