Sentenza 451/1993 (ECLI:IT:COST:1993:451)
Massima numero 20050
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  13/12/1993;  Decisione del  13/12/1993
Deposito del 20/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  20049


Titolo
SENT. 451/93 B. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - COLLOCAMENTO A RIPOSO - TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER UN BIENNIO OLTRE I PREVISTI LIMITI DI ETA' - POSSIBILITA' A DOMANDA DELL'INTERESSATO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A., NONCHE' DEL CARATTERE PROGRAMMATORIO DELLA LEGGE DI DELEGA - DIFETTO DI RILEVANZA E (PER ALTRO VERSO) DI TEMPESTIVITA' DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Va dichiarata inammissibile la questione di costituzionalita' degli artt. 3, lett. b), della L. 421 del 1992, e 16, del decreto legislativo n. 503 del 1992, nella parte in cui consentono ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di rimanere in servizio per un biennio oltre i limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo. Detta questione - essendo stata sollevata dal giudice amministrativo contestualmente alla concessione senza riserve della sospensione del provvedimento impugnato, ed avendo ad oggetto norme relative al merito del ricorso - risulta irrilevante nel contenzioso cautelare, ormai esauritosi, ed intempestiva rispetto all'eventuale successivo giudizio di merito. - V. massima precedente (ed, ivi, richiami giurisprudenziali).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte