Sentenza 454/1993 (ECLI:IT:COST:1993:454)
Massima numero 20186
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
15/12/1993; Decisione del
15/12/1993
Deposito del 23/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Massime associate alla pronuncia:
20187
Titolo
SENT. 454/93 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PREVIDENZA DEI DIPENDENTI STATALI E PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DI ENTI LOCALI - SISTEMI DISTINTI - CONFRONTABILITA' AI FINI DELL'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE, TRANNE I CASI DI EVIDENTE IRRAGIONEVOLEZZA.
SENT. 454/93 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PREVIDENZA DEI DIPENDENTI STATALI E PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DI ENTI LOCALI - SISTEMI DISTINTI - CONFRONTABILITA' AI FINI DELL'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE, TRANNE I CASI DI EVIDENTE IRRAGIONEVOLEZZA.
Testo
Sebbene gestite entrambe dal Ministero del Tesoro, la previdenza dei dipendenti degli enti locali e la previdenza dei dipendenti statali sono due sistemi distinti, tra i quali vale la regola generale della non confrontabilita' ai fini dell'art. 3 Cost.. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza della Corte, tale regola incontra un limite nei casi in cui dal confronto emerga una evidente irragionevolezza.
Sebbene gestite entrambe dal Ministero del Tesoro, la previdenza dei dipendenti degli enti locali e la previdenza dei dipendenti statali sono due sistemi distinti, tra i quali vale la regola generale della non confrontabilita' ai fini dell'art. 3 Cost.. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza della Corte, tale regola incontra un limite nei casi in cui dal confronto emerga una evidente irragionevolezza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte