Sentenza 454/1993 (ECLI:IT:COST:1993:454)
Massima numero 20187
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
15/12/1993; Decisione del
15/12/1993
Deposito del 23/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Massime associate alla pronuncia:
20186
Titolo
SENT. 454/93 B. PENSIONI - ORDINAMENTO DELLA CASSA DI PREVIDENZA PER LE PENSIONI AGLI IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI - ORFANI MAGGIORENNI ISCRITTI AD UNIVERSITA' O AD ISTITUTI SUPERIORI PAREGGIATI - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - EQUIPARAZIONE AGLI ORFANI MINORENNI, PER LA DURATA DEL CORSO LEGALE, FINO AL VENTISEIESIMO ANNO DI ETA' - MANCATA PREVISIONE - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 454/93 B. PENSIONI - ORDINAMENTO DELLA CASSA DI PREVIDENZA PER LE PENSIONI AGLI IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI - ORFANI MAGGIORENNI ISCRITTI AD UNIVERSITA' O AD ISTITUTI SUPERIORI PAREGGIATI - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - EQUIPARAZIONE AGLI ORFANI MINORENNI, PER LA DURATA DEL CORSO LEGALE, FINO AL VENTISEIESIMO ANNO DI ETA' - MANCATA PREVISIONE - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 38, secondo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 860 (recante l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) - nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di riversibilita', non equipara ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori pareggiati per la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di eta' - valutato nel quadro dei valori costituzionali, appare inficiato da manifesta irragionevolezza, poiche', diversamente da quanto piu' di recente stabilito dall'art. 82, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - aggiunto dalla legge 21 luglio 1984, n. 391 per gli orfani moggiorenni dei dipendenti statali - e dall'17, secondo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 274, per gli stessi orfani maggiorenni dei dipendenti di enti locali, non ammette tra le funzioni dell'istituto della riversibilita' la tutela del diritto allo studio della suddetta categoria di soggetti. La citata disposizione dell'art. 38, r.d. n. 860 del 1938 - censurata in quanto tuttora applicabile ai rapporti anteriori alla legge n. 274 del 1991 - va percio' dichiarata illegittima, 'in parte qua', per violazione dell'art. 3 Cost. - Nello stesso senso, su analoga questione sollevata nei confronti dell'art. 82, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, S. n. 366/1988.
L'art. 38, secondo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 860 (recante l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) - nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di riversibilita', non equipara ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori pareggiati per la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di eta' - valutato nel quadro dei valori costituzionali, appare inficiato da manifesta irragionevolezza, poiche', diversamente da quanto piu' di recente stabilito dall'art. 82, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - aggiunto dalla legge 21 luglio 1984, n. 391 per gli orfani moggiorenni dei dipendenti statali - e dall'17, secondo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 274, per gli stessi orfani maggiorenni dei dipendenti di enti locali, non ammette tra le funzioni dell'istituto della riversibilita' la tutela del diritto allo studio della suddetta categoria di soggetti. La citata disposizione dell'art. 38, r.d. n. 860 del 1938 - censurata in quanto tuttora applicabile ai rapporti anteriori alla legge n. 274 del 1991 - va percio' dichiarata illegittima, 'in parte qua', per violazione dell'art. 3 Cost. - Nello stesso senso, su analoga questione sollevata nei confronti dell'art. 82, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, S. n. 366/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte