Sentenza 455/1993 (ECLI:IT:COST:1993:455)
Massima numero 20215
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
15/12/1993; Decisione del
15/12/1993
Deposito del 23/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Massime associate alla pronuncia:
20216
Titolo
SENT. 455/93 A. IMPIEGO PUBBLICO - GUARDIA DI FINANZA - SOTTUFFICIALI - PEREQUAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOTTUFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA AGLI ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO - COMPETENZE ARRETRATE - ESTENSIONE, SOLTANTO DAL 1 GENNAIO 1992, DEL PIU' FAVOREVOLE TRATTAMENTO ECONOMICO, OTTENUTO INVECE CON DECORRENZA ANTERIORE, IN FORZA DI PRONUNZIE GIURISDIZIONALI, DAI PARIGRADO DELLA POLIZIA DI STATO E DELL'ARMA DEI CARABINIERI - ASSERITA VIOLAZIONE DI GIUDICATO COSTITUZIONALE IN ORDINE AL PRINCIPIO DI EQUIPARAZIONE SECONDO L'OMOGENEITA' DELLE FUNZIONI TRA LE QUALIFICHE DI ISPETTORE DI POLIZIA E QUELLE DEI SOTTUFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 455/93 A. IMPIEGO PUBBLICO - GUARDIA DI FINANZA - SOTTUFFICIALI - PEREQUAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOTTUFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA AGLI ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO - COMPETENZE ARRETRATE - ESTENSIONE, SOLTANTO DAL 1 GENNAIO 1992, DEL PIU' FAVOREVOLE TRATTAMENTO ECONOMICO, OTTENUTO INVECE CON DECORRENZA ANTERIORE, IN FORZA DI PRONUNZIE GIURISDIZIONALI, DAI PARIGRADO DELLA POLIZIA DI STATO E DELL'ARMA DEI CARABINIERI - ASSERITA VIOLAZIONE DI GIUDICATO COSTITUZIONALE IN ORDINE AL PRINCIPIO DI EQUIPARAZIONE SECONDO L'OMOGENEITA' DELLE FUNZIONI TRA LE QUALIFICHE DI ISPETTORE DI POLIZIA E QUELLE DEI SOTTUFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991, che ha stabilito soltanto l'equiparazione tra i gradi dei sottufficiali dei carabinieri e le qualifiche del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, facendo oltretutto espresso rinvio alle "determinazioni conseguenti alla pronunzia", e cioe' sottendendo la necessita' di ulteriori specifiche valutazioni da parte del legislatore relative alla comparazione delle mansioni, non ha affermato il riespandersi del principio di equiparazione secondo l'omogeneita' delle funzioni fra le qualifiche di ispettore di polizia e quelle dei sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza, giacche' l'oggetto della pronunzia non comprende affatto la posizione di questi ultimi. Nel d.l. 7 gennaio 1992, n. 5 (conv. in l. 6 marzo 1992 n. 216) che ha tempestivamente dato copertura agli oneri di spesa derivanti da sentenze del Consiglio di Stato e del T.A.R. Lazio, passate in giudicato, favorevoli a sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, e che ha esteso a fini di giustizia il principio di omogeneizzazione anche per il Corpo della Guardia di finanza, non vi e' dunque elusione e tanto meno violazione del giudicato costituzionale, per aver la legge riconosciuto ai sottufficiali della Guardia di finanza tale piu' favorevole trattamento con effetto retroattivo soltanto dal 1 gennaio 1992. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 136 Cost., degli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, del d.l. 7 gennaio 1992 n. 5 conv. in l. 6 marzo 1992 n. 216). - S. n. 277/1991 gia' citata nel testo.
La sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991, che ha stabilito soltanto l'equiparazione tra i gradi dei sottufficiali dei carabinieri e le qualifiche del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, facendo oltretutto espresso rinvio alle "determinazioni conseguenti alla pronunzia", e cioe' sottendendo la necessita' di ulteriori specifiche valutazioni da parte del legislatore relative alla comparazione delle mansioni, non ha affermato il riespandersi del principio di equiparazione secondo l'omogeneita' delle funzioni fra le qualifiche di ispettore di polizia e quelle dei sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza, giacche' l'oggetto della pronunzia non comprende affatto la posizione di questi ultimi. Nel d.l. 7 gennaio 1992, n. 5 (conv. in l. 6 marzo 1992 n. 216) che ha tempestivamente dato copertura agli oneri di spesa derivanti da sentenze del Consiglio di Stato e del T.A.R. Lazio, passate in giudicato, favorevoli a sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, e che ha esteso a fini di giustizia il principio di omogeneizzazione anche per il Corpo della Guardia di finanza, non vi e' dunque elusione e tanto meno violazione del giudicato costituzionale, per aver la legge riconosciuto ai sottufficiali della Guardia di finanza tale piu' favorevole trattamento con effetto retroattivo soltanto dal 1 gennaio 1992. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 136 Cost., degli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, del d.l. 7 gennaio 1992 n. 5 conv. in l. 6 marzo 1992 n. 216). - S. n. 277/1991 gia' citata nel testo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte