Sentenza 455/1993 (ECLI:IT:COST:1993:455)
Massima numero 20216
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  15/12/1993;  Decisione del  15/12/1993
Deposito del 23/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  20215


Titolo
SENT. 455/93 B. IMPIEGO PUBBLICO - GUARDIA DI FINANZA - SOTTUFFICIALI - PEREQUAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOTTUFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA A QUELLO DEGLI ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO - COMPETENZE ARRETRATE - ESTENSIONE, SOLTANTO DAL 1 GENNAIO 1992, DEL PIU' FAVOREVOLE TRATTAMENTO ECONOMICO, OTTENUTO INVECE CON DECORRENZA ANTERIORE, IN FORZA DI PRONUNZIE GIURISDIZIONALI, DAI PARIGRADO DELLA POLIZIA DI STATO E DELL'ARMA DEI CARABINIERI - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - PONDERAZIONE DI INTERESSI RISERVATA AL LEGISLATORE - RILIEVO DEL PRINCIPIO DI EQUILIBRIO DEL BILANCIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il d.l. 7 gennaio 1992, n. 5 (conv. in l. 6 marzo 1992, n. 216) ha perseguito congruamente il fine di dare copertura finanziaria agli oneri derivanti dalle sentenze, passate in giudicato, del Consiglio di Stato e del T.A.R. Lazio, in ordine all'equiparazione dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri agli ispettori della Polizia di Stato (pronunciate a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991), assicurando nel contempo la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e, poi, di quelli della Guardia di finanza, che non avevano presentato ricorso: la scelta del legislatore di introdurre una disciplina differenziata fra la posizione dei ricorrenti e quella dei non ricorrenti, per quanto attiene al computo delle competenze arretrate, non puo' dirsi, anche alla luce del rilievo che il principio di equilibrio del bilancio ha nella ponderazione degli interessi riservata al legislatore, affetta da arbitrarieta' o irragionevolezza; ne' le disposizioni denunciate estinguono diritti soggettivi che in ipotesi siano riconosciuti dall'ordinamento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, del d.l. 7 gennaio 1992, n. 5, conv. in l. 6 marzo 1992 n. 216). - S. n. 277/1991, citata nel testo, ed inoltre, riguardo alla rilevanza del principio di equilibrio del bilancio, S. nn. 226/1993 e 243/1993.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte