Sentenza 229/2021 (ECLI:IT:COST:2021:229)
Massima numero 44396
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
06/10/2021; Decisione del
06/10/2021
Deposito del 02/12/2021; Pubblicazione in G. U. 09/12/2021
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Norme della Regione Abruzzo - Rifinanziamento del Fondo per il microcredito FSE - Utilizzo delle risorse europee derivanti dalla riprogrammazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020, come quantificate nella deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2020, n. 260 - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio dell'obbligo della copertura finanziaria - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 036010).
Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Norme della Regione Abruzzo - Rifinanziamento del Fondo per il microcredito FSE - Utilizzo delle risorse europee derivanti dalla riprogrammazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020, come quantificate nella deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2020, n. 260 - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio dell'obbligo della copertura finanziaria - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 036010).
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - dell'art. 2, comma 3, lett. b), numero 1), della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020, nonché dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2020, che rifinanziano il Fondo per il microcredito FSE utilizzando le risorse europee derivanti dalla riprogrammazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020, come quantificate nella deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2020, n. 260. La riprogrammazione del Fondo è conforme alle previsioni della normativa europea e statale, sia sotto il profilo funzionale, sia sotto il profilo procedurale, e la sua copertura non è generica o incerta, poiché essa è quantificata in un importo preciso con la richiamata deliberazione della Giunta regionale, che si inserisce nel precetto normativo e ne integra il contenuto.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - dell'art. 2, comma 3, lett. b), numero 1), della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020, nonché dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2020, che rifinanziano il Fondo per il microcredito FSE utilizzando le risorse europee derivanti dalla riprogrammazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020, come quantificate nella deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2020, n. 260. La riprogrammazione del Fondo è conforme alle previsioni della normativa europea e statale, sia sotto il profilo funzionale, sia sotto il profilo procedurale, e la sua copertura non è generica o incerta, poiché essa è quantificata in un importo preciso con la richiamata deliberazione della Giunta regionale, che si inserisce nel precetto normativo e ne integra il contenuto.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
06/04/2020
n. 9
art. 2
co. 3
legge della Regione Abruzzo
09/07/2020
n. 16
art. 1
co. 1
legge della Regione Abruzzo
06/04/2020
n. 9
art. 2
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 3
Altri parametri e norme interposte