Sentenza 456/1993 (ECLI:IT:COST:1993:456)
Massima numero 20240
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  15/12/1993;  Decisione del  15/12/1993
Deposito del 23/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  20239  20241  20242


Titolo
SENT. 456/93 B. PROFESSIONI - PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLA PROFESSIONALITA' SPECIFICA - CONTENUTO - VALENZA DEL PRINCIPIO IN RIFERIMENTO ALLA MATERIA DELLA TUTELA DELLA SALUTE - ACCERTAMENTO DELLA PROFESSIONALITA' - CONTENUTI, LIMITI E PROCEDURE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE.

Testo
L'art. 33, quinto comma, Cost., reca il principio di professionalita' specifica, il quale richiede che l'esercizio delle attivita' professionali rivolte al pubblico avvenga in base a conoscenze sufficientemente approfondite: cio' in conformita' al criterio di buon andamento della P.A. e in relazione alla esigenza di tutelare l'affidamento della collettivita', particolarmente rilevante nella materia - che nella specie viene in considerazione - della tutela della salute, nella sua duplice valenza di diritto soggettivo dell'individuo ed insieme interesse della collettivita' (art. 32 Cost.). Peraltro, secondo principi gia' affermati dalla Corte, i contenuti, i limiti e le procedure di accertamento della professionalita' richiesta dal quinto comma dell'art. 33 Cost. sono rimessi alla ragionevole discrezionalita' del legislatore. - Cfr. S. nn. 174/1980, 26/1990, 29/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 33  co. 5

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte