Sentenza 456/1993 (ECLI:IT:COST:1993:456)
Massima numero 20241
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
15/12/1993; Decisione del
15/12/1993
Deposito del 23/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Titolo
SENT. 456/93 C. IMPIEGO PUBBLICO - PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELL'ACCESSO AGLI IMPIEGHI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEDIANTE CONCORSO - ATTUAZIONE MEDIANTE LEGISLAZIONE DI RILIEVO GENERALE - DISCIPLINA DELLA MATERIA CONCORSUALE - NORME FONDAMENTALI E DI DETTAGLIO - FONTI DIFFERENZIATE.
SENT. 456/93 C. IMPIEGO PUBBLICO - PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELL'ACCESSO AGLI IMPIEGHI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEDIANTE CONCORSO - ATTUAZIONE MEDIANTE LEGISLAZIONE DI RILIEVO GENERALE - DISCIPLINA DELLA MATERIA CONCORSUALE - NORME FONDAMENTALI E DI DETTAGLIO - FONTI DIFFERENZIATE.
Testo
Il principio costituzionale dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso (art. 97, terzo comma, Cost.) e' stato ribadito e sviluppato anche recentemente dalla legislazione di rilievo generale in materia di pubblico impiego (l. n. 312 del 1980, art. 36, d.l. n. 23 del 1993, sostitutivo dell'art. 20, legge quadro sul pubblico impiego, n. 93 del 1983). Proprio con riguardo alla materia concorsuale, tuttavia, il legislatore, mentre ha affidato le norme fondamentali di garanzia ai decreti delegati (aventi forza di legge ordinaria) ha rimesso la disciplina piu' dettagliata e specifica alla normativa regolamentare, per consentirne l'adattamento alle esigenze - emerse peraltro gia' nell'ordinamento previgente (r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960) - delle singole amministrazioni.
Il principio costituzionale dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso (art. 97, terzo comma, Cost.) e' stato ribadito e sviluppato anche recentemente dalla legislazione di rilievo generale in materia di pubblico impiego (l. n. 312 del 1980, art. 36, d.l. n. 23 del 1993, sostitutivo dell'art. 20, legge quadro sul pubblico impiego, n. 93 del 1983). Proprio con riguardo alla materia concorsuale, tuttavia, il legislatore, mentre ha affidato le norme fondamentali di garanzia ai decreti delegati (aventi forza di legge ordinaria) ha rimesso la disciplina piu' dettagliata e specifica alla normativa regolamentare, per consentirne l'adattamento alle esigenze - emerse peraltro gia' nell'ordinamento previgente (r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960) - delle singole amministrazioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 3
Altri parametri e norme interposte