Sentenza 456/1993 (ECLI:IT:COST:1993:456)
Massima numero 20242
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
15/12/1993; Decisione del
15/12/1993
Deposito del 23/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Titolo
SENT. 456/93 D. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE OSPEDALIERO - ASSISTENTI MEDICI - POSSIBILITA' DI APPLICAZIONE AI SERVIZI DI ANALISI E VIROLOGIA - ASSERITA INADEGUATEZZA DELLA NORMATIVA PER L'ACCERTAMENTO DELLA LORO PROFESSIONALITA' SPECIFICA AI FINI DELL'ESERCIZIO DI DETTE ATTIVITA' - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROFESSIONALITA' SPECIFICA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, CON ASSORBIMENTO DI ULTERIORE PROFILO RIFERITO AL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A..
SENT. 456/93 D. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE OSPEDALIERO - ASSISTENTI MEDICI - POSSIBILITA' DI APPLICAZIONE AI SERVIZI DI ANALISI E VIROLOGIA - ASSERITA INADEGUATEZZA DELLA NORMATIVA PER L'ACCERTAMENTO DELLA LORO PROFESSIONALITA' SPECIFICA AI FINI DELL'ESERCIZIO DI DETTE ATTIVITA' - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROFESSIONALITA' SPECIFICA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, CON ASSORBIMENTO DI ULTERIORE PROFILO RIFERITO AL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A..
Testo
Le garanzie predisposte dal legislatore in ordine alla professionalita' degli assistenti medici, agli effetti della loro applicazione - prevista dagli impugnati artt. 16 e 23 del d.P.R. n. 128 del 1969 - ai laboratori ospedalieri di analisi e di virologia, sono tali da assicurare il possesso, da parte degli stessi assistenti, delle competenze richieste dall'attivita' di tali laboratori. Da una parte, infatti, la previsione dell'accesso alla professione di assistente medico per titoli ed esami e le modalita' di strutturazione di questi ultimi, attua la verifica delle cognizioni tecniche e del valore culturale del candidato, mentre la distinzione degli esami per aree funzionali garantisce la congruita' tra le discipline concorsuali e l'attivita' da svolgere (artt. 17 e 12, d.P.R. n. 761 del 1979); parimenti adeguata e' a sua volta la normativa (art. 17, quarto e quinto comma) secondo cui gli assistenti medici, durante il primo anno di servizio, sono utilizzati in servizi, reparti e settori di aree anche diverse da quelle di appartenenza, secondo criteri di avvicendamento atti a favorire la formazione interdisciplinare e l'acquisizione di esperienze professionali di carattere generale, in un quadro in cui si inserisce anche l'art. 63 dello stesso d.P.R. n. 761 del 1979, concernente appunto le attribuzioni del personale medico nelle singole posizioni funzionali. Risulta dunque soddisfatta, attraverso un corretto ed adeguato esercizio della discrezionalita' legislativa, l'esigenza di un serio ed oggettivo accertamento dell'attitudine e capacita' professionale richieste dall'art. 33, comma quinto, Cost.. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 33, quinto comma, Cost., con assorbimento delle censure prospettate, peraltro non autonomamente, con richiamo all'art. 97, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 16 e 23, d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128).
Le garanzie predisposte dal legislatore in ordine alla professionalita' degli assistenti medici, agli effetti della loro applicazione - prevista dagli impugnati artt. 16 e 23 del d.P.R. n. 128 del 1969 - ai laboratori ospedalieri di analisi e di virologia, sono tali da assicurare il possesso, da parte degli stessi assistenti, delle competenze richieste dall'attivita' di tali laboratori. Da una parte, infatti, la previsione dell'accesso alla professione di assistente medico per titoli ed esami e le modalita' di strutturazione di questi ultimi, attua la verifica delle cognizioni tecniche e del valore culturale del candidato, mentre la distinzione degli esami per aree funzionali garantisce la congruita' tra le discipline concorsuali e l'attivita' da svolgere (artt. 17 e 12, d.P.R. n. 761 del 1979); parimenti adeguata e' a sua volta la normativa (art. 17, quarto e quinto comma) secondo cui gli assistenti medici, durante il primo anno di servizio, sono utilizzati in servizi, reparti e settori di aree anche diverse da quelle di appartenenza, secondo criteri di avvicendamento atti a favorire la formazione interdisciplinare e l'acquisizione di esperienze professionali di carattere generale, in un quadro in cui si inserisce anche l'art. 63 dello stesso d.P.R. n. 761 del 1979, concernente appunto le attribuzioni del personale medico nelle singole posizioni funzionali. Risulta dunque soddisfatta, attraverso un corretto ed adeguato esercizio della discrezionalita' legislativa, l'esigenza di un serio ed oggettivo accertamento dell'attitudine e capacita' professionale richieste dall'art. 33, comma quinto, Cost.. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 33, quinto comma, Cost., con assorbimento delle censure prospettate, peraltro non autonomamente, con richiamo all'art. 97, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 16 e 23, d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 33
co. 5
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte