Sentenza 457/1993 (ECLI:IT:COST:1993:457)
Massima numero 20286
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
15/12/1993; Decisione del
15/12/1993
Deposito del 23/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Titolo
SENT. 457/93 A. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PERSONALE MEDICO DIPENDENTE - PRINCIPIO GENERALE DELLA UNITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL SERVIZIO - PORTATA - IMPLICAZIONI - INCOMPATIBILITA' CON ATTIVITA' IN STRUTTURE CONVENZIONATE.
SENT. 457/93 A. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PERSONALE MEDICO DIPENDENTE - PRINCIPIO GENERALE DELLA UNITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL SERVIZIO - PORTATA - IMPLICAZIONI - INCOMPATIBILITA' CON ATTIVITA' IN STRUTTURE CONVENZIONATE.
Testo
Il legislatore, nel sancire il principio generale dell'unita' del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale (art. 4, settimo comma, l. n. 412 del 1991), ha inteso conferire allo stesso la piu' ampia accezione, estendendolo fino a ricomprendervi anche i casi in cui il detto rapporto potesse, a suo giudizio, ugualmente configurarsi, sia pure in maniera indiretta. Da cio' consegue la prevista incompatibilita' non solo con altri rapporti di lavoro dipendente (pubblico o privato), ma con ogni altro rapporto con il Servizio sanitario, anche di natura convenzionale e, relativamente al personale medico dipendente, la esclusione, in linea assoluta, di esercizio di attivita' libero-professionale con riferimento a strutture private convenzionate con il Servizio sanitario stesso.
Il legislatore, nel sancire il principio generale dell'unita' del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale (art. 4, settimo comma, l. n. 412 del 1991), ha inteso conferire allo stesso la piu' ampia accezione, estendendolo fino a ricomprendervi anche i casi in cui il detto rapporto potesse, a suo giudizio, ugualmente configurarsi, sia pure in maniera indiretta. Da cio' consegue la prevista incompatibilita' non solo con altri rapporti di lavoro dipendente (pubblico o privato), ma con ogni altro rapporto con il Servizio sanitario, anche di natura convenzionale e, relativamente al personale medico dipendente, la esclusione, in linea assoluta, di esercizio di attivita' libero-professionale con riferimento a strutture private convenzionate con il Servizio sanitario stesso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte