Sentenza 457/1993 (ECLI:IT:COST:1993:457)
Massima numero 20287
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
15/12/1993; Decisione del
15/12/1993
Deposito del 23/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Titolo
SENT. 457/93 B. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PERSONALE MEDICO DIPENDENTE - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO STRUTTURE PRIVATE CONVENZIONATE CON IL SERVIZIO STESSO - POSSIBILITA' - ESCLUSIONE - LAMENTATA LESIONE SIA DEL DIRITTO ALLA SALUTE DEL CITTADINO, SIA DELL'INTERESSE DELLA COLLETTIVITA' A TALE BENE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 457/93 B. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PERSONALE MEDICO DIPENDENTE - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO STRUTTURE PRIVATE CONVENZIONATE CON IL SERVIZIO STESSO - POSSIBILITA' - ESCLUSIONE - LAMENTATA LESIONE SIA DEL DIRITTO ALLA SALUTE DEL CITTADINO, SIA DELL'INTERESSE DELLA COLLETTIVITA' A TALE BENE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La norma che, per il personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale, pur confermando in linea di principio la facolta' dell'esercizio dell'attivita' libero-professionale subordinatamente ad una serie di condizioni di tempo e di luogo, esclude in modo assoluto la stessa, ove riferita a strutture private convenzionate con il Servizio medesimo (art. 4, settimo comma, l. n. 412 del 1991) costituisce scelta legislativa di politica sanitaria non irragionevole, bensi' volta ad assicurare la maggior possibile efficienza dell'organizzazione sanitaria pubblica in attuazione del principio sancito dall'art. 32 Cost.. Il legislatore, infatti, in considerazione della funzione integrativa e sussidiaria del servizio pubblico svolta da tali strutture private (artt. 25, 33, 36, 43, l. n. 833 del 1978), ha inteso in via generale e astratta - con apprezzamento non sindacabile dalla Corte - che il contemporaneo esercizio, da parte del medico, di attivita' in strutture convenzionate incidesse negativamente sulla operativita' del servizio sanitario pubblico, con pericolo di incrinamento della predetta funzione ausiliaria. (Non fondatezza - in riferimento all'ord. 32 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, settimo comma, legge 30 dicembre 1991, n. 412). - Cfr. sent. n. 173/1987.
La norma che, per il personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale, pur confermando in linea di principio la facolta' dell'esercizio dell'attivita' libero-professionale subordinatamente ad una serie di condizioni di tempo e di luogo, esclude in modo assoluto la stessa, ove riferita a strutture private convenzionate con il Servizio medesimo (art. 4, settimo comma, l. n. 412 del 1991) costituisce scelta legislativa di politica sanitaria non irragionevole, bensi' volta ad assicurare la maggior possibile efficienza dell'organizzazione sanitaria pubblica in attuazione del principio sancito dall'art. 32 Cost.. Il legislatore, infatti, in considerazione della funzione integrativa e sussidiaria del servizio pubblico svolta da tali strutture private (artt. 25, 33, 36, 43, l. n. 833 del 1978), ha inteso in via generale e astratta - con apprezzamento non sindacabile dalla Corte - che il contemporaneo esercizio, da parte del medico, di attivita' in strutture convenzionate incidesse negativamente sulla operativita' del servizio sanitario pubblico, con pericolo di incrinamento della predetta funzione ausiliaria. (Non fondatezza - in riferimento all'ord. 32 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, settimo comma, legge 30 dicembre 1991, n. 412). - Cfr. sent. n. 173/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte