Sentenza 457/1993 (ECLI:IT:COST:1993:457)
Massima numero 20289
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  15/12/1993;  Decisione del  15/12/1993
Deposito del 23/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  20286  20287  20288  20290  20291


Titolo
SENT. 457/93 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCEDIMENTO - QUESTIONE DI LEGITTIMTA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA AI FINI DELLA DECISIONE, IN PROCESSO DEL LAVORO, SU DOMANDA "NUOVA" - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA - IMPROPONIBILITA' -

Testo
La "novita'" della domanda proposta nel processo del lavoro (inammissibile ai sensi dell'art. 420 cod. proc. civ.) costituisce materia di eccezione opponibile soltanto in tale processo. Non puo' quindi addursi come motivo di esclusione della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale che, ai fini della decisione su tale domanda, il giudice del lavoro abbia ritenuto di sollevare innanzi alla Corte. (Principio affermato dalla Corte nel respingere una eccezione di inammissibilita' avanzata, in base al contrario assunto, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 4, comma settimo, legge n. 412 del 1991, concernente l'obbligo del medico, in rapporto di dipendenza "a tempo definito" con il Servizio Sanitario Nazionale e contestualmente in rapporto convenzionale, di optare tra l'uno e l'altro). - V. la seguente massima F. Cfr. S. n. 97/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

codice di procedura civile    n. 0  art. 420