Sentenza 457/1993 (ECLI:IT:COST:1993:457)
Massima numero 20290
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
15/12/1993; Decisione del
15/12/1993
Deposito del 23/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Titolo
SENT. 457/93 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCEDIMENTO - QUESTIONE SOLLEVATA IN SEDE CAUTELARE DOPO L'EMANAZIONE DEL RICHIESTO PROVVEDIMENTO DI URGENZA, MA DA GIUDICE CONTEMPORANEAMENTE INVESTITO ANCHE DEL GIA' PENDENTE GIUDIZIO DI MERITO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' - IMPROPONIBILITA' - FATTISPECIE.
SENT. 457/93 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCEDIMENTO - QUESTIONE SOLLEVATA IN SEDE CAUTELARE DOPO L'EMANAZIONE DEL RICHIESTO PROVVEDIMENTO DI URGENZA, MA DA GIUDICE CONTEMPORANEAMENTE INVESTITO ANCHE DEL GIA' PENDENTE GIUDIZIO DI MERITO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' - IMPROPONIBILITA' - FATTISPECIE.
Testo
Secondo costante giurisprudenza della Corte, la questione di legittimita' costituzionale sollevata in sede cautelare dopo la emissione del richiesto provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ., e' inammissibile in quanto l'emanazione di tale provvedimento da un lato esaurisce ogni potesta' del giudice in quella sede e, dall'altro, comporta che ogni ulteriore potere decisionale competa al giudice della successiva fase di merito. Tuttavia quando - come nella fattispecie - il giudizio di merito era gia' pendente ed assegnato al medesimo giudice che ha pronunciato il provvedimento di urgenza, non verificandosi le suddette condizioni, nulla osta a che l'incidente di costituzionalita' venga ammesso. (Principio affermato dalla Corte nel respingere una eccezione di inammissibilita' avanzata, in base al contrario assunto, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 4, comma settimo, della legge n. 412 del 1992, concernente l'obbligo del medico, in rapporto di dipendenza "a tempo definito" con il Servizio Sanitario Nazionale e contestualmente in rapporto convenzionale, di optare fra l'uno e l'altro). - V. la seguente massima F. Riguardo alla regola a cui il caso oggetto della presente decisione fa eccezione, cfr. S. nn. 186/1976, 579/1989, 444/1990 e 498/1990, nonche' O. n. 286/1983.
Secondo costante giurisprudenza della Corte, la questione di legittimita' costituzionale sollevata in sede cautelare dopo la emissione del richiesto provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ., e' inammissibile in quanto l'emanazione di tale provvedimento da un lato esaurisce ogni potesta' del giudice in quella sede e, dall'altro, comporta che ogni ulteriore potere decisionale competa al giudice della successiva fase di merito. Tuttavia quando - come nella fattispecie - il giudizio di merito era gia' pendente ed assegnato al medesimo giudice che ha pronunciato il provvedimento di urgenza, non verificandosi le suddette condizioni, nulla osta a che l'incidente di costituzionalita' venga ammesso. (Principio affermato dalla Corte nel respingere una eccezione di inammissibilita' avanzata, in base al contrario assunto, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 4, comma settimo, della legge n. 412 del 1992, concernente l'obbligo del medico, in rapporto di dipendenza "a tempo definito" con il Servizio Sanitario Nazionale e contestualmente in rapporto convenzionale, di optare fra l'uno e l'altro). - V. la seguente massima F. Riguardo alla regola a cui il caso oggetto della presente decisione fa eccezione, cfr. S. nn. 186/1976, 579/1989, 444/1990 e 498/1990, nonche' O. n. 286/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte