Sentenza 457/1993 (ECLI:IT:COST:1993:457)
Massima numero 20291
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  15/12/1993;  Decisione del  15/12/1993
Deposito del 23/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  20286  20287  20288  20289  20290


Titolo
SENT. 457/93 F. SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PERSONALE MEDICO DIPENDENTE A TEMPO DEFINITO - SVOLGIMENTO CONTESTUALE DI RAPPORTO DI LAVORO CONVENZIONALE CON IL SERVIZIO STESSO - OBBLIGO DI OPTARE, NEI TERMINI, PER UNO DEI DUE RAPPORTI - MANCATA PREDISPOSIZIONE DI GARANZIE GIURIDICHE ED ECONOMICHE PER IL MEDICO CHE DECIDE DI MANTENERE IL RAPPORTO CONVENZIONALE - CONSEGUENTE LAMENTATA COARTAZIONE DELLA LIBERTA' DI SCELTA DI QUEST'ULTIMO IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DEL DIRITTO DI LAVORO E DELLA TUTELA DELLO STESSO IN TUTTE LE SUE FORME - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La situazione del medico il quale, avendo con il Servizio sanitario nazionale un rapporto di dipendenza a tempo definito (art. 47, l. n. 833 del 1978) e contestualmente un rapporto convenzionale (art. 48, stessa l. n. 833 del 1978) opti, ai sensi dell'art. 4, settimo comma, l. n. 412 del 1991, per la conservazione del secondo, e' comunque frutto di una sua libera scelta, che tale resta, ovviamente, pur in presenza di elementi di diversita' tra le due alternative, naturalmente collegati alle caratteristiche sostanziali delle due tipologie nonche', in particolare, alla volonta' legislativa - conforme alle finalita' di attuare la massima efficienza del servizio sanitario pubblico di incentivare la scelta per il rapporto di lavoro dipendente, assicurando in tal caso, a semplice domanda, il passaggio dal "tempo definito" al "tempo pieno" anche in soprannumero (art. 4, settimo comma, l. n. 412 del 1991, cit.). Pertanto, la mancata previsione, per il medico che decida la conservazione del rapporto di natura convenzionale, di specifiche garanzie, sul mantenimento di un trattamento retributivo sostanzialmente corrispondente a quello percepito in costanza del doppio rapporto, con rinvio, per la definizione del rapporto stesso alla disciplina dei nuovi accordi convenzionali, ex art. 48 l. n. 833 del 1978, non comporta una coartazione della sua scelta o violazione degli artt. 4 e 35 Cost.; ne' in contrario rileva che alla scadenza del termine per la detta opzione (31 dicembre 1992), non fossero ancora intervenuti detti nuovi accordi, anche se cio' sarebbe stato auspicabile al fine di fornire agli interessati il quadro normativo dettagliato della materia. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, settimo comma, legge 30 dicembre 1991, n. 412, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost.). - V. la precedente massima B.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Altri parametri e norme interposte