Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessità di esaminare le competenze statutarie regionali - Differenze tra radicale omissione di tale esame e mancata considerazione di altre competenze regionali - Necessità di individuare la competenza su cui incide la normativa impugnata - Esame del suo oggetto, della sua ratio e della sua finalità - Asserita violazione del Titolo V della Costituzione da parte di una regione ad autonomia speciale - Necessità, per il ricorrente, di dimostrare l'applicazione del suddetto Titolo, anziché dello statuto di autonomia, in applicazione della c.d. clausola di maggior favore. (Classif. 113003).
Il mancato confronto con le competenze statutarie determina l’inammissibilità del ricorso solo laddove tale omissione sia radicale, mentre la mancata considerazione di altre competenze regionali può incidere, semmai, sul merito delle questioni. (Precedenti: S. 103/2024 - mass. 46192; S. 58/2023 - mass. 45395 - 45398; S. 281/2020 - mass. 42934).
Per stabilire a quale titolo di competenza legislativa sia da ricondurre la disposizione impugnata, occorre tener conto del suo oggetto, della sua ratio e della sua finalità. (Precedenti: S. 95/2024 - mass. 46140; S. 78/2020 - mass. 42537; S. 164/2019 - mass. 41667).
Qualora sorga una questione di legittimità costituzionale in relazione a una legge di una regione ad autonomia speciale per l’asserita violazione di una norma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, devono essere indicate le ragioni per le quali il parametro evocato garantirebbe una maggiore autonomia della regione e sarebbe, perciò, applicabile in luogo di quelli statutari, in attuazione della c.d. clausola di maggior favore contenuta all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. (Precedenti: S. 119/2019 - mass. 42772; S. 151/2017 - mass. 41349).