Sentenza 458/1993 (ECLI:IT:COST:1993:458)
Massima numero 20203
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  15/12/1993;  Decisione del  15/12/1993
Deposito del 23/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  20202


Titolo
SENT. 458/93 B. SANITA' PUBBLICA - CONTROLLI VETERINARI E ZOOTECNICI - DETERMINAZIONE, IN REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA', DI COMPITI E FUNZIONI DEGLI UFFICI VETERINARI PERIFERICI PER GLI ADEMPIMENTI C.E.E. - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' PER MANCATA PREVISIONE DELL'IMPUGNATO PROVVEDIMENTO IN ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE - NON INCIDENZA DI TALE VIOLAZIONE SULLA SFERA DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI - INAMMISSIBILITA' DELLA CENSURA.

Testo
Una volta escluso che il regolamento emanato con il decreto del Ministro della sanita' 18 febbraio 1993 per la determinazione di funzioni e compiti degli uffici veterinari periferici per gli adempimenti C.E.E., abbia inciso sul riparto costituzionale delle competenze fra Stato e Regioni, la dedotta violazione del principio di legalita', per non essere stato tale decreto previsto espressamente da una disposizione di legge ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, diviene, di per se' sola, insuscettibile di comportare, anche indirettamente, menomazione alla sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite alla Regione ricorrente, si' che la relativa censura va dichiarata inammissibile. - v. massima precedente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  23/08/1988  n. 400  art. 17