Sentenza 459/1993 (ECLI:IT:COST:1993:459)
Massima numero 20192
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
15/12/1993; Decisione del
15/12/1993
Deposito del 23/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Massime associate alla pronuncia:
20193
Titolo
SENT. 459/93 A. IMPIEGO PUBBLICO - STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE U.S.L. - AVVOCATI DELLE U.S.L. - COLLOCAMENTO A RIPOSO AL COMPIMENTO DEI SESSANTACINQUE ANNI DI ETA' - MANCATA PREVISIONE DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AI SETTANTA ANNI AL FINE DI CONSEGUIRE IL MASSIMO DELLA PENSIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 459/93 A. IMPIEGO PUBBLICO - STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE U.S.L. - AVVOCATI DELLE U.S.L. - COLLOCAMENTO A RIPOSO AL COMPIMENTO DEI SESSANTACINQUE ANNI DI ETA' - MANCATA PREVISIONE DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AI SETTANTA ANNI AL FINE DI CONSEGUIRE IL MASSIMO DELLA PENSIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come la Corte ha piu' volte affermato, va apprezzato e protetto, alla stregua dell'art. 38, secondo comma, Cost., il prolungamento dell'eta' pensionabile (fino al settantesimo anno di eta') al fine di garantire ai pubblici dipendenti la pensione minima; non puo', invece, godere di eguale protezione e garanzia il trattenimento in servizio oltre il limite dei sessantacinque anni - che costituisce la regola - per il raggiungimento di un trattamento pensionistico massimo, che e' obiettivo non rientrante in finalita' costituzionalmente protette, ma solo in linee di tendenza giustificate, nel vigente quadro di riferimento normativo, da situazioni peculiari la cui valutazione e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore. Pertanto la previsione, nell'art. 53 del d.P.R. n. 761 del 1979, anche per il collocamento a riposo degli avvocati delle U.S.L. - in quanto dipendenti delle stesse - del limite di eta' dei sessantacinque anni, senza consentirne - per l'incremento, fino al massimo, del trattamento di quiescenza - l'elevazione, non puo' ritenersi lesiva del diritto alla tutela previdenziale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, 'in parte qua'). - In senso conforme, riguardo ai principi su enunciati, sentt. nn. 440/1991 e 90/1992.
Come la Corte ha piu' volte affermato, va apprezzato e protetto, alla stregua dell'art. 38, secondo comma, Cost., il prolungamento dell'eta' pensionabile (fino al settantesimo anno di eta') al fine di garantire ai pubblici dipendenti la pensione minima; non puo', invece, godere di eguale protezione e garanzia il trattenimento in servizio oltre il limite dei sessantacinque anni - che costituisce la regola - per il raggiungimento di un trattamento pensionistico massimo, che e' obiettivo non rientrante in finalita' costituzionalmente protette, ma solo in linee di tendenza giustificate, nel vigente quadro di riferimento normativo, da situazioni peculiari la cui valutazione e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore. Pertanto la previsione, nell'art. 53 del d.P.R. n. 761 del 1979, anche per il collocamento a riposo degli avvocati delle U.S.L. - in quanto dipendenti delle stesse - del limite di eta' dei sessantacinque anni, senza consentirne - per l'incremento, fino al massimo, del trattamento di quiescenza - l'elevazione, non puo' ritenersi lesiva del diritto alla tutela previdenziale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, 'in parte qua'). - In senso conforme, riguardo ai principi su enunciati, sentt. nn. 440/1991 e 90/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte