Sentenza 459/1993 (ECLI:IT:COST:1993:459)
Massima numero 20193
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
15/12/1993; Decisione del
15/12/1993
Deposito del 23/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Massime associate alla pronuncia:
20192
Titolo
SENT. 459/93 B. IMPIEGO PUBBLICO - STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE U.S.L. - AVVOCATI DELLE U.S.L. - COLLOCAMENTO A RIPOSO AL COMPIMENTO DEI SESSANTACINQUE, ANZICHE' DEI SETTANTA ANNI DI ETA' - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI AVVOCATI DELLO STATO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 459/93 B. IMPIEGO PUBBLICO - STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE U.S.L. - AVVOCATI DELLE U.S.L. - COLLOCAMENTO A RIPOSO AL COMPIMENTO DEI SESSANTACINQUE, ANZICHE' DEI SETTANTA ANNI DI ETA' - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI AVVOCATI DELLO STATO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'aver previsto, nell'art. 53 del d.P.R. n. 761 del 1979, anche per gli avvocati delle U.S.L., il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' non determina una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto agli avvocati dello Stato, che sono invece collocati a riposo al compimento del settantesimo anno. Tale diversa disciplina trova infatti fondamento nella peculiarita' propria dell'ordinamento degli avvocati dello Stato, nell'ambito del quale e' coerente con la disposta equiparazione ai magistrati dell'Ordine giudiziario e risponde, in ogni caso, a discrezionale apprezzamento del legislatore. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, 'in parte qua').
L'aver previsto, nell'art. 53 del d.P.R. n. 761 del 1979, anche per gli avvocati delle U.S.L., il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' non determina una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto agli avvocati dello Stato, che sono invece collocati a riposo al compimento del settantesimo anno. Tale diversa disciplina trova infatti fondamento nella peculiarita' propria dell'ordinamento degli avvocati dello Stato, nell'ambito del quale e' coerente con la disposta equiparazione ai magistrati dell'Ordine giudiziario e risponde, in ogni caso, a discrezionale apprezzamento del legislatore. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, 'in parte qua').
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte