Sentenza 460/1993 (ECLI:IT:COST:1993:460)
Massima numero 20195
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  15/12/1993;  Decisione del  15/12/1993
Deposito del 23/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 460/93. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE DELLE U.S.L. - FARMACISTI DIRIGENTI - COLLOCAMENTO A RIPOSO AL COMPIMENTO DEL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' - MANCATA PREVISIONE DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER IL NUMERO DI ANNI NECESSARIO PER CONSEGUIRE IL MASSIMO DELLA PENSIONE E COMUNQUE NON OLTRE IL SETTANTESIMO ANNO DI ETA', COME PREVISTO PER I PRIMARI OSPEDALIERI DI RUOLO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La mancata estensione ai farmacisti dirigenti del diritto ad essere trattenuti in servizio per il numero di anni necessario per conseguire il massimo della pensione e comunque non oltre il settantesimo anno di eta' - reintrodotto dalla legge n. 50 del 1991 solo per i primari ospedalieri di ruolo - non da' luogo a violazione del principio di eguaglianza. Come la Corte ha piu' volte affermato, infatti, non e' dato rinvenire nell'ordinamento una garanzia generale che contempli per tutti i pubblici dipendenti il riconoscimento di tale beneficio, ma solo specifiche deroghe, a favore di determinate categorie, disposte in virtu' di discrezionale apprezzamento del legislatore; ne', nel caso, vale a fondare una aspettativa di eguale trattamento privilegiato in favore dei farmacisti - che dal punto di vista della tipica professionalita', delle competenze e delle responsabilita' non possono identificarsi con i primari ospedalieri - il fatto che essi godessero, nell'ambito della legge n. 336 del 1964 e del d.l. n. 402 del 1982, di pari considerazione accanto ai primari ospedalieri, giacche' anche questa fu una normativa derogatoria, superata dalla reintroduzione, per detti dipendenti sanitari (v. art. 53 del d.P.R. n. 761 del 1979) del principio del collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno di eta'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 1 e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50, 'in parte qua'). - Nello stesso senso, su analoghe questioni riguardanti il personale sanitario, ordd. nn. 320/1992 e 193/1992 e in precedenza, riguardo, particolarmente, alle su citate leggi del 1964 e del 1982, sent. n. 134/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte