Ordinanza 461/1993 (ECLI:IT:COST:1993:461)
Massima numero 20180
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
15/12/1993; Decisione del
15/12/1993
Deposito del 23/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 461/93. LOCAZIONE - LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI AD USO NON ABITATIVO - SFRATTO PER MOROSITA' - SANATORIA IN SEDE GIUDIZIALE - APPLICABILITA', SECONDO L'INTERPRETAZIONE ADOTTATA DAL GIUDICE RIMETTENTE IN BASE ALLA ATTUALE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, PER I SOLI RAPPORTI IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978, E NON, INVECE, PER QUELLI INIZIATI SUCCESSIVAMENTE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - RAGIONI GIUSTIFICATIVE DELLA DENUNCIATA DISPARITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 461/93. LOCAZIONE - LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI AD USO NON ABITATIVO - SFRATTO PER MOROSITA' - SANATORIA IN SEDE GIUDIZIALE - APPLICABILITA', SECONDO L'INTERPRETAZIONE ADOTTATA DAL GIUDICE RIMETTENTE IN BASE ALLA ATTUALE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, PER I SOLI RAPPORTI IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978, E NON, INVECE, PER QUELLI INIZIATI SUCCESSIVAMENTE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - RAGIONI GIUSTIFICATIVE DELLA DENUNCIATA DISPARITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disposizione dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978 che, riguardo alle locazioni di immobili urbani ad uso non abitativo, secondo la linea ora seguita dalla Cassazione e condivisa dal giudice rimettente, ammette la possibilita' per il conduttore di sanare in sede giudiziale la morosita' nel pagamento del canone, per i rapporti in corso all'entrata in vigore della legge, escludendola per quelli iniziati successivamente, non e' in contrasto con il principio di eguaglianza. Le suddette categorie di rapporti locativi non sono infatti omogenee; nella disciplina transitoria il mutamento legislativo incide sulla posizione delle parti contrattualmente stabilita, modificando anche l'ammontare del canone, e puo' quindi giustificare la scelta del legislatore di consentire solo in questa fase la sanatoria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392). - Per l'applicabilita' della sanatoria ex art. 55 legge n. 392 del 1978 "a tutti i contratti di locazione stipulati in regime di equo canone" (affermata in relazione a questione, sollevata nei confronti dell'art. 74 stessa legge, dichiarata peraltro inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza): O. n. 6/1985; sulla non omogeneita' dei rapporti locativi gia' in corso o iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978: O. nn. 222/1987 e 251/1983.
La disposizione dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978 che, riguardo alle locazioni di immobili urbani ad uso non abitativo, secondo la linea ora seguita dalla Cassazione e condivisa dal giudice rimettente, ammette la possibilita' per il conduttore di sanare in sede giudiziale la morosita' nel pagamento del canone, per i rapporti in corso all'entrata in vigore della legge, escludendola per quelli iniziati successivamente, non e' in contrasto con il principio di eguaglianza. Le suddette categorie di rapporti locativi non sono infatti omogenee; nella disciplina transitoria il mutamento legislativo incide sulla posizione delle parti contrattualmente stabilita, modificando anche l'ammontare del canone, e puo' quindi giustificare la scelta del legislatore di consentire solo in questa fase la sanatoria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392). - Per l'applicabilita' della sanatoria ex art. 55 legge n. 392 del 1978 "a tutti i contratti di locazione stipulati in regime di equo canone" (affermata in relazione a questione, sollevata nei confronti dell'art. 74 stessa legge, dichiarata peraltro inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza): O. n. 6/1985; sulla non omogeneita' dei rapporti locativi gia' in corso o iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978: O. nn. 222/1987 e 251/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte