Sentenza 462/1993 (ECLI:IT:COST:1993:462)
Massima numero 20091
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  16/12/1993;  Decisione del  16/12/1993
Deposito del 24/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  20093  20094  20095  20097  20098


Titolo
SENT. 462/93 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - ATTRIBUZIONI CONFLIGGIBILI - ATTRIBUZIONI SVOLTE DA UN POTERE DELLO STATO COMPARTECIPANDO, CON ALTRO, ALL'ESERCIZIO DI UNA MEDESIMA FUNZIONE COSTITUZIONALE - IDONEITA' A DAR LUOGO A CONFLITTO - CONSEGUENTE AMMISSIBILITA' SOTTO TALE PROFILO, DI CONFLITTI TRA LA COMPETENTE PROCURA DELLA REPUBBLICA E LA CAMERA DI APPARTENENZA DEL PARLAMENTARE, IN RELAZIONE A DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - FATTISPECIE.

Testo
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e' configurabile non solo nell'ipotesi in cui i soggetti confliggenti svolgano funzioni costituzionali distinte, ma anche se compartecipino all'esercizio di una medesima funzione costituzionale: percio', anche ipotizzando che la competenza relativa all'autorizzazione a procedere, spettante a ciascuna Camera, e quella del pubblico ministero concorrano allo svolgimento di una funzione costituzionale unitaria (esercizio obbligatorio dell'azione penale), non puo' escludersi l'ammissibilita' del conflitto di attribuzione fra i due poteri, sollevato assumendo che l'uno abbia prodotto un'indebita interferenza o un illegittimo impedimento rispetto alla competenza dell'altro. (In base a tali affermazioni, la Corte respinge un'eccezione di inammissiblita' formulata dalla difesa del Senato e conferma l'ammissibilita', sotto il profilo oggettivo, del conflitto proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in relazione al parziale diniego di autorizzazione a procedere nei confronti del Sen. Citaristi).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1913  n. 87  art. 37