Sentenza 462/1993 (ECLI:IT:COST:1993:462)
Massima numero 20094
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
16/12/1993; Decisione del
16/12/1993
Deposito del 24/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Titolo
SENT. 462/93 C. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - POTERE VALUTATIVO DELLA CAMERA CUI APPARTIENE IL PARLAMENTARE INDAGATO - POSSIBILITA' CHE L'ESERCIZIO DI ESSO PRODUCA INTERFERENZE LESIVE NEI CONFRONTI DI ALTRI POTERI DELLO STATO - SUSSISTENZA - CONSEGUENTE AMMISSIBILITA', SOTTO TALE PROFILO, DEL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO IN RELAZIONE A DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE NEI CONFRONTI DI UN PARLAMENTARE - FATTISPECIE.
SENT. 462/93 C. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - POTERE VALUTATIVO DELLA CAMERA CUI APPARTIENE IL PARLAMENTARE INDAGATO - POSSIBILITA' CHE L'ESERCIZIO DI ESSO PRODUCA INTERFERENZE LESIVE NEI CONFRONTI DI ALTRI POTERI DELLO STATO - SUSSISTENZA - CONSEGUENTE AMMISSIBILITA', SOTTO TALE PROFILO, DEL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO IN RELAZIONE A DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE NEI CONFRONTI DI UN PARLAMENTARE - FATTISPECIE.
Testo
Anche per l'autorizzazione a procedere, quale prevista nell'originaria formulazione dell'art. 68, comma secondo, Cost., il potere valutativo delle Camere non e' arbitrario o soggetto soltanto a una regola interna di 'self-restraint', sicche' non puo' essere considerato come assolutamente insindacabile o di per se' inidoneo a produrre interferenze lesive nei confronti di altri poteri dello Stato. (In base a tale assunto, la Corte respinge un'eccezione formulata dalla difesa del Senato e conferma l'ammissibilita', sotto il profilo oggettivo, del conflitto di attribuzione proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in relazione al parziale diniego di autorizzazione a procedere nei confronti del Sen. Citaristi).
Anche per l'autorizzazione a procedere, quale prevista nell'originaria formulazione dell'art. 68, comma secondo, Cost., il potere valutativo delle Camere non e' arbitrario o soggetto soltanto a una regola interna di 'self-restraint', sicche' non puo' essere considerato come assolutamente insindacabile o di per se' inidoneo a produrre interferenze lesive nei confronti di altri poteri dello Stato. (In base a tale assunto, la Corte respinge un'eccezione formulata dalla difesa del Senato e conferma l'ammissibilita', sotto il profilo oggettivo, del conflitto di attribuzione proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in relazione al parziale diniego di autorizzazione a procedere nei confronti del Sen. Citaristi).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37