Sentenza 462/1993 (ECLI:IT:COST:1993:462)
Massima numero 20097
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
16/12/1993; Decisione del
16/12/1993
Deposito del 24/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Titolo
SENT. 462/93 E. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - CONFLITTO SORTO IN RELAZIONE AL PROVVEDIMENTO ADOTTATO, NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE, DALLA CAMERA DI APPARTENENZA DEL PARLAMENTARE INDAGATO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'ORGANO DEL PUBBLICO MINISTERO COMPETENTE ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - SUSSISTENZA - AMMISSIBILITA', SOTTO TALE PROFILO, DEL CONFLITTO SOLLEVATO - FATTISPECIE.
SENT. 462/93 E. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - CONFLITTO SORTO IN RELAZIONE AL PROVVEDIMENTO ADOTTATO, NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE, DALLA CAMERA DI APPARTENENZA DEL PARLAMENTARE INDAGATO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'ORGANO DEL PUBBLICO MINISTERO COMPETENTE ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - SUSSISTENZA - AMMISSIBILITA', SOTTO TALE PROFILO, DEL CONFLITTO SOLLEVATO - FATTISPECIE.
Testo
Al pubblico ministero - in quanto titolare diretto ed esclusivo delle attivita' di indagine finalizzate all'esercizio obbligatorio dell'azione penale - deve riconoscersi la qualita' di "potere dello Stato", abilitato a difendere le proprie competenze mediante conflitto di attribuzioni, in relazione al diniego di autorizzazione a procedere nei confronti di un parlamentare. A tal fine, la legittimazione processuale spetta all'organo del P.M. le cui attribuzioni si suppongono lese dal diniego, essendo tale organo abilitato a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene, e non rilevando, in contrario, ne' i poteri di avocazione e sostituzione affidati al Procuratore generale presso la Corte d'appello (i quali non comportano vincoli gerarchici e sono esterni all'esercizio della funzione), ne' quelli del G.I.P. relativi alla richiesta di archiviazione. (Nella specie, rigettando l'eccezione formulata dalla difesa del Senato, la Corte conferma l'ammissibilita' - sotto il profilo della legittimazione attiva - del conflitto proposto dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano in relazione al parziale diniego di autorizzazione a procedere nei confronti del Sen. Citaristi). - sulla posizione di istituzionale indipendenza del P.M. rispetto a ogni altro potere, v. S. nn. 88/1991, 96/1975, 190/1970; sulla posizione del pretore nell'esercizio di poteri inquirenti, v. S. n. 150/1981, O. nn. 132/1981, 98/1981, 123/1979; per ipotesi in cui e' stata, invece, negata la legittimazione del P.M. a sollevare conflitto fra poteri, v. O. n. 16/1979.
Al pubblico ministero - in quanto titolare diretto ed esclusivo delle attivita' di indagine finalizzate all'esercizio obbligatorio dell'azione penale - deve riconoscersi la qualita' di "potere dello Stato", abilitato a difendere le proprie competenze mediante conflitto di attribuzioni, in relazione al diniego di autorizzazione a procedere nei confronti di un parlamentare. A tal fine, la legittimazione processuale spetta all'organo del P.M. le cui attribuzioni si suppongono lese dal diniego, essendo tale organo abilitato a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene, e non rilevando, in contrario, ne' i poteri di avocazione e sostituzione affidati al Procuratore generale presso la Corte d'appello (i quali non comportano vincoli gerarchici e sono esterni all'esercizio della funzione), ne' quelli del G.I.P. relativi alla richiesta di archiviazione. (Nella specie, rigettando l'eccezione formulata dalla difesa del Senato, la Corte conferma l'ammissibilita' - sotto il profilo della legittimazione attiva - del conflitto proposto dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano in relazione al parziale diniego di autorizzazione a procedere nei confronti del Sen. Citaristi). - sulla posizione di istituzionale indipendenza del P.M. rispetto a ogni altro potere, v. S. nn. 88/1991, 96/1975, 190/1970; sulla posizione del pretore nell'esercizio di poteri inquirenti, v. S. n. 150/1981, O. nn. 132/1981, 98/1981, 123/1979; per ipotesi in cui e' stata, invece, negata la legittimazione del P.M. a sollevare conflitto fra poteri, v. O. n. 16/1979.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte