Sentenza 230/2021 (ECLI:IT:COST:2021:230)
Massima numero 44404
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
20/10/2021; Decisione del
20/10/2021
Deposito del 02/12/2021; Pubblicazione in G. U. 09/12/2021
Massime associate alla pronuncia:
44403
Titolo
Elezioni - Elettorato passivo - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive presso gli enti locali - Sospensione di diritto dalla carica di Sindaco per coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per taluni delitti - Previsione della durata nella misura fissa di diciotto mesi - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, del diritto di difesa e del principio di effettività della tutela giurisdizionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 093005).
Elezioni - Elettorato passivo - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive presso gli enti locali - Sospensione di diritto dalla carica di Sindaco per coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per taluni delitti - Previsione della durata nella misura fissa di diciotto mesi - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, del diritto di difesa e del principio di effettività della tutela giurisdizionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 093005).
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Genova, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., e dal Tribunale di Catania, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, secondo comma, 48, primo e secondo comma, 51, primo comma, e 97, secondo comma, Cost., dell'art. 11, commi 1, lett. a), e 4, del d.lgs. n. 235 del 2012, che prevede la sospensione di diritto, nella misura fissa di 18 mesi, dalle cariche elettive presso gli enti locali per coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per taluni delitti. L'automatica sospensione dalle cariche elettive in caso di condanna non definitiva per determinati reati - che non ha natura sanzionatoria, essendo priva dei tratti funzionali tipici della pena - non preclude la possibilità di far valere in giudizio il diritto di difesa entro i limiti del diritto sostanziale. Né si può negare al legislatore, nell'esercizio di una non irragionevole discrezionalità, la facoltà di effettuare il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, identificando ipotesi circoscritte nelle quali sono apprezzati in via generale ed astratta l'esigenza cautelare su cui si basa la sospensione nonché l'ambito di applicazione della misura cautelare, in relazione ai soggetti e al nesso tra la citata condanna e le funzioni elettive svolte. (Precedenti: S. 36/2019 - mass. 41664; S. 133/2019 - mass. 42494; S. 98/2019 - mass. 42561; S. 276/2016 - mass. 39482; S. 121/2016 - mass. 38884; S. 236/2015 - mass. 38615; S. 25/2002 - mass. 26763; S. 206/1999 - mass. 24923; S. 420/1998 - mass. 24301; S. 178/1975 - mass. 7944; O. 141/1990 - mass. 15203).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Genova, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., e dal Tribunale di Catania, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, secondo comma, 48, primo e secondo comma, 51, primo comma, e 97, secondo comma, Cost., dell'art. 11, commi 1, lett. a), e 4, del d.lgs. n. 235 del 2012, che prevede la sospensione di diritto, nella misura fissa di 18 mesi, dalle cariche elettive presso gli enti locali per coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per taluni delitti. L'automatica sospensione dalle cariche elettive in caso di condanna non definitiva per determinati reati - che non ha natura sanzionatoria, essendo priva dei tratti funzionali tipici della pena - non preclude la possibilità di far valere in giudizio il diritto di difesa entro i limiti del diritto sostanziale. Né si può negare al legislatore, nell'esercizio di una non irragionevole discrezionalità, la facoltà di effettuare il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, identificando ipotesi circoscritte nelle quali sono apprezzati in via generale ed astratta l'esigenza cautelare su cui si basa la sospensione nonché l'ambito di applicazione della misura cautelare, in relazione ai soggetti e al nesso tra la citata condanna e le funzioni elettive svolte. (Precedenti: S. 36/2019 - mass. 41664; S. 133/2019 - mass. 42494; S. 98/2019 - mass. 42561; S. 276/2016 - mass. 39482; S. 121/2016 - mass. 38884; S. 236/2015 - mass. 38615; S. 25/2002 - mass. 26763; S. 206/1999 - mass. 24923; S. 420/1998 - mass. 24301; S. 178/1975 - mass. 7944; O. 141/1990 - mass. 15203).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/2012
n. 235
art. 11
co. 1
decreto legislativo
31/12/2012
n. 235
art. 11
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 27
co. 2
Costituzione
art. 48
co. 1
Costituzione
art. 48
co. 2
Costituzione
art. 51
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 2
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte