Sentenza 462/1993 (ECLI:IT:COST:1993:462)
Massima numero 20098
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  16/12/1993;  Decisione del  16/12/1993
Deposito del 24/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  20091  20093  20094  20095  20097


Titolo
SENT. 462/93 F. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE NEI CONFRONTI DEL SENATORE SEVERINO CITARISTI IN RELAZIONE AD IPOTESI DI CORRUZIONE NONCHE' DI VIOLAZIONE DELLA LEGGE SUL FINANZIAMENTO PUBBLICO DEI PARTITI - DINIEGO DA PARTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI LIMITATAMENTE ALLE IPOTESI DI CORRUZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI PROPOSTO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO NEI CONFRONTI DEL SENATO - SOPRAVVENUTA ABOLIZIONE DELL'ISTITUTO DELL'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - CONSEGUENTE CARENZA DI INTERESSE DELLE PARTI AD OTTENERE UNA DECISIONE DI MERITO - IMPROCEDIBILITA' DEL CONFLITTO.

Testo
A seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 1993 - la quale, modificando l'art. 68, comma secondo, Cost., ha abolito l'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari - e' venuto meno l'interesse delle parti, pur originariamente sussistente, ad ottenere una decisione sul merito del conflitto di attribuzione sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione al parziale diniego di autorizzazione a procedere nei confronti del Sen. Citaristi; pertanto, il suddetto conflitto va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  29/10/1993  n. 3  art. 0  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37