Sentenza 464/1993 (ECLI:IT:COST:1993:464)
Massima numero 20102
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
16/12/1993; Decisione del
16/12/1993
Deposito del 24/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Titolo
SENT. 464/93 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - CONFLITTO SORTO IN RELAZIONE AL PROVVEDIMENTO ADOTTATO, NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE, DALLA CAMERA DI APPARTENENZA DEL PARLAMENTARE INDAGATO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'ORGANO DEL PUBBLICO MINISTERO COMPETENTE ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - SUSSISTENZA - AMMISSIBILITA', SOTTO TALE PROFILO, DEL CONFLITTO SOLLEVATO - FATTISPECIE.
SENT. 464/93 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - CONFLITTO SORTO IN RELAZIONE AL PROVVEDIMENTO ADOTTATO, NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE, DALLA CAMERA DI APPARTENENZA DEL PARLAMENTARE INDAGATO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'ORGANO DEL PUBBLICO MINISTERO COMPETENTE ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - SUSSISTENZA - AMMISSIBILITA', SOTTO TALE PROFILO, DEL CONFLITTO SOLLEVATO - FATTISPECIE.
Testo
Nel quadro della posizione di istituzionale indipendenza del pubblico ministero rispetto ad ogni altro potere, l'ufficio del p.m. territorialmente e funzionalmente competente deve ritenersi abilitato a decidere - con pienezza di poteri e senza interferenze di sorta da parte di altre istanze della pubblica accusa - in ordine allo svolgimento delle indagini finalizzate all'esercizio dell'azione penale; detto ufficio e' quindi legittimato a proporre conflitto di attribuzione in relazione al diniego di autorizzazione a procedere nei confronti di un parlamentare, non essendo rinvenibile, quanto meno ai fini dell'esercizio dell'azione penale, un "organo di vertice" del potere nel cui ambito gli uffici del p.m. sono inquadrati. (Nella specie, rigettando l'eccezione formulata dalla difesa della Camera dei deputati, la Corte ha confermato l'ammissibilita' - sotto il profilo della legittimazione attiva - del conflitto sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta in relazione al provvedimento con cui la stessa Camera, senza decidere sul merito, aveva restituito gli atti relativi alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Occhipinti). - S. n. 462/1993 (massima E); sulla posizione di istituzionale indipendenza del p.m., v. S. nn. 190/1970, 96/1975, 88/1991.
Nel quadro della posizione di istituzionale indipendenza del pubblico ministero rispetto ad ogni altro potere, l'ufficio del p.m. territorialmente e funzionalmente competente deve ritenersi abilitato a decidere - con pienezza di poteri e senza interferenze di sorta da parte di altre istanze della pubblica accusa - in ordine allo svolgimento delle indagini finalizzate all'esercizio dell'azione penale; detto ufficio e' quindi legittimato a proporre conflitto di attribuzione in relazione al diniego di autorizzazione a procedere nei confronti di un parlamentare, non essendo rinvenibile, quanto meno ai fini dell'esercizio dell'azione penale, un "organo di vertice" del potere nel cui ambito gli uffici del p.m. sono inquadrati. (Nella specie, rigettando l'eccezione formulata dalla difesa della Camera dei deputati, la Corte ha confermato l'ammissibilita' - sotto il profilo della legittimazione attiva - del conflitto sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta in relazione al provvedimento con cui la stessa Camera, senza decidere sul merito, aveva restituito gli atti relativi alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Occhipinti). - S. n. 462/1993 (massima E); sulla posizione di istituzionale indipendenza del p.m., v. S. nn. 190/1970, 96/1975, 88/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37