Sentenza 464/1993 (ECLI:IT:COST:1993:464)
Massima numero 20104
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CASAVOLA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  16/12/1993;  Decisione del  16/12/1993
Deposito del 24/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  20102  20103  20105  20106


Titolo
SENT. 464/93 C. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO GIANFRANCO OCCHIPINTI IN RELAZIONE AD IPOTESI DI CONCORSO IN PIU' REATI - PRESENTAZIONE, DA PARTE DEL P.M., OLTRE IL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALL'ISCRIZIONE DEL NOME DEL PARLAMENTARE NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI DA PARTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, SENZA DECISIONE DI MERITO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI PROPOSTO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CALTANISSETTA NEI CONFRONTI DELLA CAMERA - SOPRAVVENUTA ABOLIZIONE DELL'ISTITUTO DELL'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - CONSEGUENTE CARENZA DI INTERESSE DELLE PARTI AD OTTENERE UNA PRONUNCIA DI MERITO - IMPROCEDIBILITA' DEL CONFLITTO.

Testo
A seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 1993 - la quale, modificando l'art. 68, comma secondo, Cost., ha abolito l'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari (conservandola solo in ordine all'arresto, alla perquisizione personale o domiciliare, alle intercettazioni telefoniche, alla detenzione o a qualsiasi altra privazione della liberta' personale) - e' venuto a cadere ogni ostacolo all'attivazione del procedimento penale per i fatti-reato in relazione ai quali la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta aveva richiesto l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Occhipinti; pertanto, il conflitto di attribuzione sollevato dalla medesima Procura nei confronti della Camera dei deputati, in relazione al provvedimento con cui quest'ultima aveva restituito gli atti al p.m. per essere stata presentata la richiesta oltre il termine 'ex' art. 344, comma primo, cod. proc. pen., va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia di merito.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 2

legge costituzionale  art. 0

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37