Sentenza 464/1993 (ECLI:IT:COST:1993:464)
Massima numero 20106
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CASAVOLA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  16/12/1993;  Decisione del  16/12/1993
Deposito del 24/12/1993; Pubblicazione in G. U. 29/12/1993
Massime associate alla pronuncia:  20102  20103  20104  20105


Titolo
SENT. 464/93 E. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO GIANFRANCO OCCHIPINTI IN RELAZIONE AD IPOTESI DI CONCORSO IN PIU' REATI - PRESENTAZIONE, DA PARTE DEL P.M., OLTRE IL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALL'ISCRIZIONE DEL NOME DEL PARLAMENTARE NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI DA PARTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, SENZA DECISIONE DI MERITO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI PROPOSTO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CALTANISSETTA NEI CONFRONTI DELLA CAMERA - ASSENZA DI UNO SPECIFICO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ARRESTO DEL SUDDETTO PARLAMENTARE - ESCLUSIONE DI ALCUNA PRONUNCIA AL RIGUARDO.

Testo
Nel sollevare conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta non ha formulato alcuno specifico motivo di impugnativa riferito alla richiesta di autorizzazione all'arresto dell'on. Occhipinti, sicche' nessuna pronuncia va adottata con riguardo ad essa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 2

legge costituzionale  art. 0

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37