Sentenza 465/1993 (ECLI:IT:COST:1993:465)
Massima numero 20217
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  17/12/1993;  Decisione del  17/12/1993
Deposito del 28/12/1993; Pubblicazione in G. U. 05/01/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 465/93. MAFIA - MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALE (NELLA SPECIE CONFISCA) - ADOZIONE - CONDIZIONI - NECESSITA', SECONDO LA INTERPRETAZIONE ACCOLTA DAL GIUDICE 'A QUO', CHE LA MISURA DI PREVENZIONE PERSONALE SIA IN ATTO - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA, DATO IL MAGGIOR TEMPO RICHIESTO PER GLI ACCERTAMENTI SUL PATRIMONIO DEL PREVENUTO NECESSARI PER L'ADOZIONE DELLA MISURA PATRIMONIALE - ESCLUSIONE - POSSIBILITA', COMUNQUE, DI INTERPRETARE LA NORMA IN MODO DA OVVIARE AGLI INCONVENIENTI LAMENTATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - ESIGENZA DI UNA RISISTEMAZIONE IN SEDE LEGISLATIVA.

Testo
L'impugnata disposizione dell'art. 2 ter, sesto comma, delle norme contro la mafia contenute nella legge n. 575 del 1965 e successive modifiche, in base alla quale - secondo l'interpretazione letterale seguita dal giudice rimettente - i provvedimenti di sequestro e di confisca dei beni di soggetti sottoposti a misure di prevenzione personale (nella specie: sorveglianza speciale) possono essere adottati, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione, e' coerente con la incensurabile scelta del legislatore che esclude in via di principio (con le sole eccezioni rappresentate dai commi settimo ed ottavo dello stesso articolo) la possibilita' dell'irrogazione di misure patrimoniali indipendentemente dalle misure di prevenzione personali. Pertanto - a parte le difficolta' che incontrerebbe l'ipotesi di una addizione deteriore nella materia 'de qua' - i lamentati inconvenienti derivanti - dato il maggior tempo richiesto per verificare la consistenza e la legittima provenienza dei beni appartenenti al prevenuto - dal suddetto sbarramento temporale, non possono ritenersi tali da configurare una irragionevolezza rilevante sul piano della costituzionalita'. Il che non toglie pero' - pur dovendosi sottolineare l'esigenza di una risistemazione e di un coordinamento in sede legislativa - che il problema sollevato e' suscettibile di essere affrontato e risolto attraverso la possibile opzione per una interpretazione sistematico-finalistica della normativa, non esclusa espressamente dal dato letterale, che, mentre assume la cessazione della durata della misura personale come termine insuperabile ai fini dell'avvio del procedimento di prevenzione patrimoniale, consente di utilizzare per la irrogazione della confisca il termine piu' lungo fra quello previsto dal terzo comma dell'art. 2 ter (un anno piu' un altro eventuale anno dal sequestro) e quello previsto dal sesto comma (cessazione della misura personale). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2 ter, sesto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575). - Su questione sollevata, in riferimento agli artt. 41 e 42 Cost., nei confronti della medesima norma, v. ord. (di manifesta inammissibilita') n. 721/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte